Sicurezza e d'intorni
Il decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48, c.d. Decreto Sicurezza, nel testo coordinato con la legge di conversione n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2025 n. 131, va letto nell’interezza dei suoi quarantotto articoli, suddivisi in cinque capi che intervengono su terrorismo e criminalità organizzata, sicurezza urbana, tutela delle vittime di usura, ordinamento penitenziario e disposizioni finanziarie, anche alla luce delle norme nazionali e internazionali in materia di garanzia dei diritti delle persone con disabilità. L’articolato, che appare privo di espliciti riferimenti alla disabilità, esplica tuttavia effetti trasversali sui diritti garantiti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e dalla Strategia europea 2021-2030, imponendo un approccio di “disability mainstreaming” nell’attuazione amministrativa. Nel Capo I, gli artt. 1-4 introducono nuovi reati e aggravano quelli esistenti in materia di terrorismo: l’art. 1 inserisce nel codice penale la detenzione di materiale istruttivo finalizzato ad atti terroristici e amplia l’art. 435 c.p., con riflessi diretti sulle perquisizioni che possono coinvolgere ausili personali senza garanzia di accomodamenti procedurali per soggetti con disabilità sensoriale o motoria; l’art. 2 estende a finalità antiterrorismo gli obblighi di identificazione nei contratti di autonoleggio, prevedendo modalità di controllo remoto che dovranno essere rese accessibili anche a utenti con disabilità cognitive ai sensi delle Linee guida AgID sull’accessibilità digitale. Nel Capo II, l’art. 10 configura il nuovo delitto di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, attribuendo alla polizia il potere di rilascio immediato; la norma, condivisibile, non contempla tuttavia percorsi di evacuazione accessibili né prevede la presenza di interpreti LIS in caso di occupanti non udenti, con potenziali violazioni dell’art. 13 CRPD in tema di accesso alla giustizia. L’art. 11 introduce la circostanza aggravante per reati contro la persona o il patrimonio commessi in stazioni ferroviarie e metropolitane, misura che accresce certamente la protezione delle persone con disabilità che dipendono dai trasporti pubblici ma non estende la tutela a situazioni analoghe in altri contesti urbani e manca di connettersi alle prescrizioni sull’accessibilità infrastrutturale. Gli artt. 12-14, innalzano le pene per il danneggiamento durante manifestazioni (art. 12), reprimono l’impedimento della libera circolazione su strade e ferrovie (art. 14) e potenziano i divieti di accesso alle aree di trasporto con strumenti di flagranza differita (art. 13); tali disposizioni possono incidere su ausili alla mobilità, barriere architettoniche temporanee e percorsi tattili di sicurezza, ma non prevedono specifici accomodamenti per la segnaletica inclusiva, ne considerano l'eventualità, ad esempio in caso di impedimento della libera circolazione, degli effetti prodotti sulla persona con disabilità come aggravante in caso questa ne risulti danneggiata in modo permanente. Nel Capo III, l’art. 15 modifica gli artt. 146-147 c.p. e introduce l’art. 276-bis c.p.p., estendendo la custodia attenuata e il differimento della pena a madri con figli fino a tre anni, senza considerare la condizione di disabilità di madre o bambino, in potenziale contrasto con gli artt. 6 e 23 CRPD che impongono tutela rafforzata per le donne con disabilità e i loro figli. Gli artt. 19-22 istituiscono un sistema di sostegno economico per vittime di usura con la figura dell’esperto iscritto ad apposito albo; la mancanza di procedure semplificate in Comunicazione Aumentativa Alternativa e Braille e di piattaforme digitali conformi al WCAG 2.1 compromette l’accesso effettivo ai benefici. Il Capo IV, con l’art. 33, prevede un ulteriore supporto consulenziale per gli operatori economici vittime di usura, ma non introduce strumenti di monitoraggio differenziato per discriminazioni multiple, benché il decreto richiami la necessità di “specifica professionalità” degli esperti, requisito che dovrebbe includere competenze su disability management. Il Capo V modifica l’ordinamento penitenziario: l’art. 34 interviene sugli artt. 4-bis e 20 della l. 354/1975, accelerando le convenzioni di lavoro esterno; tuttavia l’assenza di linee guida sull’accessibilità delle strutture carcerarie, già sollecitate dalla Strategia UE, rischia di perpetuare barriere fisiche e comunicative per detenuti con disabilità. Il decreto-legge n. 48/2025, sebbene orientato alla sicurezza, produce effetti significativi su diritti e libertà delle persone con disabilità senza introdurre misure di accomodamento ragionevole, formazione obbligatoria degli operatori, valutazioni di impatto ex-ante né standard tecnici di accessibilità. Il CTS Osperdi raccomanda pertanto che ogni iniziativa normativa, sin dalle fasi prodromiche di redazione parlamentare o governativa, sia sottoposta per passi successivi al preventivo e vincolante parere del Garante nazionale per le persone con disabilità; la preventiva interlocuzione con tale Autorità, unitamente a una formazione specialistica e continua degli operatori giuridici e dell’amministrazione sui principi della Convenzione delle Nazioni Unite del 2006, della Strategia europea 2021-2030 e della legislazione di recepimento interna, costituisce condizione imprescindibile per evitare possibili e future inottemperanze agli obblighi pattizi assunti dall’Italia e per assicurare la piena tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità nel sistema giuridico nazionale.
Francesco Alberto Comellini
Componente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Permanente sulla Disabilità - Osperdi ETS