Vincenzo Pacillo per l'IRAN
VINCENZO PACILLO
Quando si discute della condizione giuridica delle donne in Iran, il punto di partenza non può che essere il seguente: esistono diritti umani chiaramente sanciti da carte internazionali vincolanti, ed esistono norme e prassi amministrative interne all’ordinamento iraniano che li limitano, li condizionano o li svuotano in modo sistematico. Tra questi due poli si colloca una responsabilità che non riguarda solo la Repubblica islamica dell’Iran, ma anche la comunità internazionale.
All’interno dell’ordinamento iraniano, la condizione giuridica femminile è fortemente segnata dall’intreccio tra diritto statale e interpretazioni ufficiali della legge islamica. In particolare, in ambiti cruciali come il diritto di famiglia, la libertà personale e la presenza nello spazio pubblico, la donna è sottoposta a un regime di obblighi e divieti che non si presentano come semplici norme religiose, ma come vere e proprie prescrizioni giuridiche coercitive. Il velo obbligatorio, le limitazioni alla libertà di movimento, le asimmetrie in materia di matrimonio, divorzio, custodia dei figli ed eredità non operano come raccomandazioni etiche: sono regole giuridicamente sanzionate, la cui violazione comporta conseguenze penali o amministrative.
In questo assetto, la legge religiosa non agisce come fonte simbolica o culturale, ma come criterio normativo sostanziale che incide direttamente sulla titolarità e sull’esercizio dei diritti. Il corpo femminile diventa così un oggetto privilegiato di regolazione: non solo perché visibile, ma perché caricato di una funzione ordinante. Attraverso l’imposizione di obblighi specifici alle donne, il diritto afferma un’idea di ordine pubblico che coincide con una determinata interpretazione della moralità religiosa. La disobbedienza, di conseguenza, non è trattata come semplice infrazione, ma come minaccia all’assetto giuridico e simbolico dello Stato.
Questo quadro entra in frizione diretta con gli obblighi internazionali assunti dall’Iran. Lo Stato è parte di strumenti fondamentali del diritto internazionale dei diritti umani, che tutelano, tra l’altro, il diritto alla vita, alla dignità, alla libertà personale, alla libertà di espressione e di manifestazione, nonché il divieto di trattamenti inumani o degradanti. Tali diritti non ammettono deroghe fondate su tradizioni religiose o culturali quando incidono sul nucleo essenziale della persona. Il diritto internazionale è esplicito nel ritenere che la religione possa essere tutelata come libertà, ma non imposta come obbligo coercitivo che annulla altri diritti fondamentali.
È qui che la questione esce dal perimetro nazionale. La condizione delle donne in Iran non è soltanto un problema interno di compatibilità tra diritto religioso e diritto statale, ma un banco di prova per l’effettività dell’ordine giuridico internazionale. In questo senso, le restrizioni imposte alle donne non rappresentano solo una questione di genere, ma altresì un indicatore strutturale del rapporto tra diritto, potere e responsabilità internazionale. Dove la legge religiosa diventa strumento di coercizione, e dove lo Stato utilizza tale coercizione per disciplinare i corpi e silenziare il dissenso, la comunità internazionale è chiamata a intervenire nei limiti consentiti dal diritto internazionale . Questa responsabilità diventa più forte e strutturata di fronte alle forme di resistenza interna esplicitamente conflittuali nei confronti dell’ordinamento interno: la violazione consapevole degli obblighi imposti, l’occupazione dello spazio pubblico, la testimonianza, la parola. Tale resistenza rappresenta, tra l’altro, la denuncia concreta di un abuso di potere clericale che ha trasformato una tradizione religiosa in un apparato disciplinare. La reazione feroce del potere deriva dal fatto che l’’autorità religiosa, una volta istituzionalizzata, non tollera di essere ricondotta ai suoi limiti: quelli di una funzione spirituale che non può coincidere integralmente con il precetto giuridico. La repressione colpisce dunque non tanto la “devianza”, quanto la sottrazione: la sottrazione del corpo femminile a un controllo che si pretende totale, la sottrazione della fede a una gestione clericale del potere, la sottrazione del diritto alla sua riduzione a strumento di obbedienza. In questo senso, la resistenza delle donne iraniane non mette semplicemente in discussione singole norme, ma smaschera un corto circuito più profondo: quello per cui l’autorità religiosa, anziché limitare il potere, viene usata per assolutizzarlo. È questa pretesa di coincidenza tra Dio, legge e Stato – più che qualsiasi disputa interpretativa – a rendere la resistenza intollerabile per il detentore del potere e, proprio per questo, più ferocemente repressa.
