Il peso delle parole: il rischio di smantellare le tutele penali e internazionali riducendo il femminicidio a delitto comune
Il peso delle parole: il rischio di smantellare le tutele penali e internazionali riducendo il femminicidio a delitto comune
Il dibattito politico sollevato dalle recenti dichiarazioni dell'europarlamentare Roberto Vannacci impone una riflessione sulla tenuta della nostra cultura giuridica. L'ipotesi di negare il valore sociale e criminologico del femminicidio, per considerarlo un omicidio generico senza alcuna connotazione di genere, unita alla provocazione linguistica del termine "immigraticidio", neologismo vannacciano creato forse per significare un esempio di deriva e abuso nella definizione delle aggravanti, riflette una visione del diritto penale rigidamente formale. Questa teoria sembra presupporre un ordinamento inerte di fronte alle disuguaglianze di potere e alle dinamiche di oppressione radicate nel tessuto sociale.
Sottrarre il femminicidio alla sua dimensione strutturale, equiparandolo alla soppressione di una vita umana al di fuori di ogni contesto relazionale, significa ignorare la realtà di controllo e sottomissione che definisce il delitto stesso. L'eventuale applicazione di un simile approccio rischierebbe di cancellare secoli di evoluzione della scienza penalistica. Il diritto moderno ha infatti costruito un sistema in cui la gravità di un crimine aumenta in proporzione alla violazione della fiducia e all'abuso di una posizione di supremazia. Il linguaggio istituzionale plasma le categorie del diritto e la percezione della legalità: trattare la morte di una donna uccisa dal partner, o la tragedia dei naufragi migratori, come semplici incidenti statistici comporterebbe il rischio di scivolare verso una giustizia incapace di proteggere chi si trova in una posizione di svantaggio.
Le teorie vannacciane celano il rischio di svuotare le aggravanti penali?
L'ordinamento penale italiano tutela la vita umana partendo dalla norma generale dell'articolo 575 sull'omicidio, per poi calibrare la pena attraverso specifiche aggravanti o reati autonomi. Nel tempo, il legislatore ha avvertito l'esigenza di tradurre in norme la rottura di legami specifici, definendo comportamenti che la società ha imparato a riconoscere con parole precise. L'aumento della pena per l'uccisione del coniuge, dell'unito civilmente o del convivente, previsto dagli articoli 576, 577 e 577-bis, si traduce nel linguaggio comune nei termini di femminicidio o uxoricidio, identificando un delitto basato sulla degenerazione possessiva del rapporto. L'uccisione dei genitori o dei figli viene definita storicamente patricidio, matricidio o filicidio, così come l'assassinio di un fratello o di una sorella prende il nome di fratricidio e sororicidio, indicando la lacerazione del legame di sangue primario. Il codice prevede inoltre il reato autonomo di infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (articolo 578) per inquadrare la morte del neonato in situazioni di estrema disperazione.
Il sistema punisce severamente anche l'uso di mezzi insidiosi o veleni, che aggirano le difese della vittima in modo subdolo. La legge applica la pena massima anche ai delitti commessi per nascondere un altro reato, per sfuggire all'arresto o per colpire un rappresentante delle forze dell'ordine durante il suo servizio, tutelando così la funzione istituzionale della persona offesa.
Questa architettura normativa garantisce una tutela rafforzata anche alle persone in condizione di disabilità e ai soggetti resi vulnerabili dall'età. Pur non esistendo un termine specifico di uso comune, l'ordinamento punisce l'aggressione verso un soggetto vulnerabile attraverso l'aggravante della minorata difesa, prevista dall'articolo 61, numero 5, del codice penale. Questa norma sanziona lo sfruttamento opportunistico dell'incapacità fisica, cognitiva o anagrafica della vittima di difendersi. L'eventuale accoglimento di una teoria riduzionista, quale è quella rappresentata dall'europarlamentare, rischierebbe di scardinare l'intero sistema delle circostanze aggravanti. Se si accetta l'idea che il femminicidio non meriti un inquadramento specifico, si svuotano di significato le aggravanti relative ai motivi futili e spregevoli, o all'uso di crudeltà. Il collasso colpirebbe anche l'articolo 604-ter del codice penale, che punisce i reati commessi con finalità di discriminazione etnica, razziale, religiosa o legata alle opinioni politiche. Dunque, si, il rischio di svuotare le aggravanti penali appare concreto nella misura in cui le teorie del Generale trovassero un seguito. Le aule di tribunale diventerebbero così luoghi di semplice registrazione contabile degli eventi, incapaci di interpretare e punire le violenze basate sull'annullamento della libertà altrui.
Il rischio di questa impostazione teorica si estende alla giurisdizione civile, minacciando i criteri consolidati per il risarcimento del danno. Nel campo della responsabilità per fatto illecito e del danno non patrimoniale (articoli 2043 e 2059 del codice civile), il risarcimento per i familiari della vittima richiede una valutazione rigorosa del contesto in cui è maturato il delitto. Un crimine di natura discriminatoria o un femminicidio porta con sé un quadro di vessazioni prolungate, terrore psicologico e isolamento sociale imposto. Questi fattori aumentano enormemente la sofferenza morale ed esistenziale dei sopravvissuti.
L'ipotesi di negare la specificità del femminicidio costringerebbe il giudice civile a ignorare il trauma profondo che deriva da un omicidio annunciato, spesso preceduto da richieste d'aiuto inascoltate o da continui abusi domestici. Rimuovere formalmente questo contesto ridurrebbe l'applicazione delle tabelle risarcitorie elaborate dai tribunali, impedendo di valutare correttamente il danno psicologico subito da chi resta. Questa dinamica avrebbe effetti drammatici sugli orfani speciali di femminicidio, la cui tutela è stata rafforzata dalla legge 4/2018. Il risarcimento per la perdita del rapporto familiare verrebbe privato della sua funzione riparatoria, trasformandosi in un indennizzo burocratico incapace di intervenire sulla devastazione provocata da un crimine fondato sul controllo possessivo.
La teoria riduzionista entrerebbe inevitabilmente in contrasto con i trattati internazionali e i diritti umani. L'eventuale e sciagurata sua applicazione collocherebbe l'Italia in rotta di collisione con i trattati internazionali ratificati dal Parlamento. L'articolo 117 della Costituzione impone a chi legifera e a chi giudica di rispettare rigorosamente gli obblighi internazionali, rendendoli un limite legale invalicabile. Questo quadro impone, ad esempio, l'osservanza del Patto internazionale sui diritti civili e politici e della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (legge 654/1975), che obbligano lo Stato a intervenire contro ogni limitazione legata all'identità o all'etnia della persona. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa (legge 77/2013) chiede espressamente di applicare la legge riconoscendo la natura strutturale della violenza di genere. Una politica orientata a disconoscere l'essenza del femminicidio esporrebbe il sistema a procedure di infrazione da parte degli organismi europei.
Un simile distacco colpirebbe anche l'applicazione della Convenzione ONU contro la discriminazione nei confronti della donna (CEDAW, legge 132/1985), che impone interventi strutturali per superare l'idea di inferiorità legata al genere. L'isolamento del Paese si aggraverebbe considerando l'impatto sulla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD, legge 18/2009). Il documento vincola le nazioni a mantenere leggi solide per proteggere le persone in condizione di disabilità da prevaricazioni e violenze, chiedendo ai tribunali di punire con severità le discriminazioni multiple. Questo livello di protezione è rafforzato dalle convenzioni 111 e 190 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, essenziali per reprimere le molestie e le discriminazioni nell'ambiente lavorativo. Adottare una cultura giuridica incapace di valutare la vulnerabilità della vittima significherebbe rinnegare i fondamenti del diritto umanitario globale.
L'ipotesi di appiattire i reati si scontra infine con il diritto dell'Unione Europea. Le direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE formano la base delle norme europee contro le discriminazioni etniche e per la parità sul lavoro, e si uniscono alla Direttiva 2012/29/UE. Quest'ultima impone agli Stati di valutare le vittime in modo personalizzato, stabilendo che i crimini d'odio, le violenze di genere e i reati legati ai pregiudizi richiedono procedure altamente specializzate. Un approccio istituzionale che ignora queste differenze ridurrebbe i trattati internazionali a documenti senza valore, creando una frattura profonda nello Stato di diritto.
L'ancoraggio della norma penale e civile alla misurabilità materiale delle asimmetrie di potere, dei contesti relazionali abusanti e delle specifiche condizioni di vulnerabilità costituisce il requisito strutturale essenziale affinché il sistema giurisdizionale possa operare correttamente. La persistenza di un apparato sanzionatorio capace di differenziare il disvalore della condotta in base ai fattori sistemici di discriminazione rappresenta l'esclusivo dispositivo tecnico idoneo a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e la tenuta dell'intero quadro pattizio internazionale accettato dall'Italia che, chi come noi opera per la tutela dei più fragili, non può disconoscere.
Francesco Alberto Comellini
Vicepresidente Osservatorio Permanente sulla Disabilità
OSPERDI ETS
