IL GIORNO DELLA MEMORIA Vincenzo Pacillo
VINCENZO PACILLO Il giorno della memoria
Il Giorno della Memoria, istituito in Italia con la Legge 20 luglio 2000, n. 211, non nasce come un mero atto commemorativo, né come una generica esortazione al ricordo del passato. Esso rappresenta, piuttosto, una presa di posizione esplicita della Repubblica nella lotta contro l’antisemitismo, inteso non solo come fenomeno storico, ma come rischio permanente per l’ordine democratico. La legge assume la Shoah come evento-soglia proprio per indicare ciò che accade quando l’ordinamento giuridico smarrisce la propria funzione di distinzione e di garanzia, e consente che l’identità diventi criterio di esclusione.
In questa prospettiva, la memoria non è chiamata a svolgere una funzione simbolica o consolatoria, ma una funzione di prevenzione e di attuazione del quadro costituzionale. La Legge 211/2000 non si limita a ricordare la persecuzione degli ebrei e le leggi razziali, ma richiama lo Stato e la società alla responsabilità di contrastare quelle stesse dinamiche – giuridiche, linguistiche e istituzionali – che rendono possibile l’antisemitismo, anche quando esso si presenta in forme nuove, indirette o socialmente normalizzate.
Ricordare, in questo quadro, significa vigilare sulle categorie attraverso cui la Repubblica nomina le persone, distingue le responsabilità, riconosce le appartenenze e tutela le minoranze. È questo il senso più profondo della Legge 211/2000: non fissare la Shoah nel passato, ma impedire che il venir meno della distinzione tra individuo e appartenenza, tra fede e politica, tra identità e colpa possa nuovamente aprire lo spazio alla discriminazione e alla persecuzione.
È alla luce di questa crisi della distinzione che il Giorno della Memoria va ricondotto al suo fondamento più profondo: la Costituzione repubblicana, e in particolare agli articoli 2, 8 e 19, che delineano un’idea di persona e di convivenza radicalmente incompatibile con ogni forma di antisemitismo, anche nelle sue manifestazioni più indirette e simboliche.
L’articolo 2 afferma il primato della persona, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell’uomo come anteriori e indisponibili rispetto a ogni appartenenza collettiva. In questa prospettiva, l’individuo non è mai riducibile a funzione di un gruppo, di una cultura o di una religione. È esattamente questo principio che l’antisemitismo nega, quando trasforma l’identità ebraica in un criterio di sospetto o in un surrogato di responsabilità politica. La memoria della Shoah, assunta dalla Legge 211/2000, opera allora come presidio contro ogni ritorno di forme di disumanizzazione amministrativa, che giudicano l’individuo per ciò che rappresenta, e non per ciò che fa.
L’articolo 8, nel sancire l’eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge, introduce un secondo argine fondamentale: il rifiuto di ogni gerarchizzazione simbolica delle appartenenze nello spazio pubblico. La Repubblica non riconosce identità religiose “più affidabili” o “più compromesse”, né consente che una confessione diventi il tramite per attribuzioni collettive di colpa o di responsabilità. Questo principio risulta oggi particolarmente esposto, ogni volta che la critica delle scelte di uno Stato viene traslata, in modo più o meno esplicito, sulle comunità religiose che con quello Stato vengono indebitamente identificate.
Infine, l’articolo 19, garantendo a tutti la libertà di professare la propria fede in forma individuale e collettiva, pubblica e privata, protegge non solo la dimensione interiore della coscienza, ma la legittima visibilità delle identità religiose nello spazio sociale. La persecuzione antiebraica è stata anche una persecuzione della visibilità: ha trasformato l’identità in stigma, sottraendole dignità pubblica e complessità culturale. Difendere oggi la libertà religiosa significa, allora, impedire che l’identità torni a essere letta come segno di alterità sospetta o come indizio di una colpa impropria.
Resi visibili come categoria, gli ebrei furono progressivamente trasformati in un segno pubblico di alterità: la loro identità, da risorsa culturale e patrimonio simbolico, divenne una vergogna amministrabile, un marchio che li privò del rispetto sociale, della cittadinanza morale e della legittimità della loro presenza nello spazio pubblico. Come ha mostrato con lucidità Zygmunt Bauman, non fu l’irrazionalità a rendere possibile la persecuzione, ma al contrario una razionalità che aveva smesso di distinguere: la modernità, nel suo volto più oscuro, seppe trasformare le identità in categorie funzionali, semplificando l’umano fino a renderlo governabile, e dunque eliminabile.
È precisamente contro questa deriva che la libertà religiosa assume, oggi, un significato che va ben oltre la tutela della coscienza individuale. Essa dovrebbe garantire che nessuna persona venga marchiata dall’identità come indizio di sospetto o di colpa, che nessuna appartenenza venga caricata di responsabilità che non le competono. In questo senso, la Costituzione repubblicana non si limita a tollerare la diversità: la accoglie come requisito strutturale della democrazia, come condizione della sua stessa possibilità.
Gli articoli 2, 8 e 19 della Costituzione non operano isolatamente, ma compongono un sistema di garanzie fondato sulla distinzione: tra persona e appartenenza, tra fede e politica, tra responsabilità individuale e decisione statale. È questa architettura che impedisce alla differenza di trasformarsi in stigma e all’identità di mutare in destino. Ed è su questo quadro costituzionale che la Legge 211/2000 innesta la Giornata della Memoria, sottraendola alla dimensione della mera commemorazione e trasformandola in uno strumento di salvaguardia costituzionale, una pratica civile di vigilanza contro il ritorno delle semplificazioni identitarie.
È proprio questa esigenza di distinzione che trova un’espressione particolarmente incisiva nel discorso pronunciato da Elie Wiesel al Parlamento italiano nel 2010. Lungi da ogni enfasi celebrativa, Wiesel individua nell’indifferenza – nella rinuncia a distinguere, a interrogare il linguaggio, a riconoscere l’altro come persona e non come funzione – il vero terreno di coltura della persecuzione. La sua lezione non riguarda solo il passato, ma il presente della democrazia: là dove la distinzione si indebolisce, la memoria smette di proteggere e torna a essere necessaria.
La forza della lezione di Wiesel sta proprio qui: nel ricordare che la memoria non protegge automaticamente dal ritorno dell’ingiustizia. Può farlo solo se diventa esercizio attivo di responsabilità, attenzione al linguaggio, cura delle distinzioni. In questo senso, il Giorno della Memoria non è rivolto al passato, ma al presente della democrazia. Interroga il modo in cui oggi nominiamo l’altro, costruiamo il dissenso, separiamo la critica dalla delegittimazione.
Riletta alla luce della Costituzione e della Legge 211/2000, la Shoah non appare allora come un evento chiuso, ma come un monito permanente: ogni volta che l’indifferenza prende il posto della distinzione, ogni volta che l’identità viene confusa con la responsabilità, le condizioni della persecuzione tornano a essere pensabili.
Ed è precisamente per evitare questo ritorno che la memoria è affidata alla Repubblica come dovere civile, e non come semplice ricordo .
