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LEGGE DI BILANCIO : LE NOVITA' SUL LAVORO

LEGGE DI BILANCIO 2021: TUTTE LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO- È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020).

Il testo ufficiale della Legge,  è composto da 20 articoli. Il principale è l’articolo 1, formato d 1150 commi. Di seguito una analisi delle novità in materia di lavoro.

‍

A CURA DI TUTTEPERITALIA

 

‍Commi da 8 a 9

 

Stabilizzazione detrazione

da lavoro dipendente

 

‍E' prevista la stabilizzazione della detrazione spettante ai redditi di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi ad esso assimilati.

La detrazione è pari a 600,00 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce fino al completo azzeramento raggiunto il livello di reddito pari a 40.000 euro.

 

‍Commi da 10 a 12

 

Sgravi contributivi per l'assunzione di giovani

under 35

 

E' previsto l'esonero del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022.

Si ipotizza che l'incentivo possa essere riconosciuto ai lavoratori che, alla data di assunzione o di trasformazione, non abbiano compiuto il 36.mo anno di età.

Il comma 12, prevede che l'esonero venga riconosciuto per ulteriori 12 mesi (48) per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'esonero è riconosciuto ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, nè procedano nei 9 mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti dei lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L'agevolazione contributiva è subordinata alla regolarità contributiva e dal rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

‍Commi da 16 a 19

 

Sgravio contributivo

per l'assunzione di

donne lavoratrici

‍Per le assunzioni di tutte le lavoratrici con contratto a tempo determinato effettuate nel biennio 2021 - 2022 è riconosciuto l'esonero nella misura del 100% di tutti i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) con esclusione dei premi dovuti all'INAIL per un periodo di 12 mesi (elevabili a 18 nel caso di trasformazione a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Le assunzioni devono comportare un incremento netto della base occupazionale calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

 

‍Commi da 20 a 22

 

Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali

dovuti dai lavoratori

autonomi e dai professionisti

‍Il Fondo è destinato a finanziare l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

  • dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS nonchè dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito, nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e che abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;
  • dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla Legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza sanitaria derivante dalla diffuzione del Covid-19.

Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'INAIL.

 

‍Comma 23

 

Rientro al lavoro delle

madri lavoratrici

‍Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, il comma 23 incrementa il Fondo per le politiche della famiglia con 50 milioni di euro da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

 

‍Comma 25, 363 e 364

 

Congedo paternità

‍Il comma 25 estende il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale (la morte sopravvenuta dalle 28 settimane di gravidanza fino alla prima settimana di vita).

Inoltre, il comma 363 incrementa di 3 giorni (da 7 a 10) la durata del congedo obbligatorio di paternità per l'anno 2021.

Infine, il comma 364, dispone che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

 

‍Commi da 29 a 31

 

Lavoratori giornalisti

‍Con riferimento ai lavoratori giornalisti dipendenti, viene prevista l'estensione delle norme legislative statali che riconoscono alla generaltà dei datori di lavoro sgravi o esoneri contributivi per la tutela o l'incremento dell'occupazione.

Tale estensione, è applicabile alle assunzioni effettuate a decorrere dall'1 gennaio 2021.

Dalla suddetta data, sono posti, a carico dello Stato, gli oneri relativi ai trattamenti di integrazione salariale, solidarietà e disoccupazione erogati dall'INPGI.

 

‍Comma 33

 

Esonero contributivo

giovani coltivatori diretti 

e imprenditori agricoli

 

 

‍Viene prorogato alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 l'esonero contributivo a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni. Il beneficio consiste nell'esonero del 100%, per un periodo di 24 mesi di attività, dal versamento della quota di contribuzione relativa alla invalidità, la vecchiaia e i superstiti e del contributo addizionale cui è tenuto l'imprendiotore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l'intero nucleo.

Sono esclusi dall'agevolazione il contributo di maternità per ciascuna unità attiva iscritta alla gestione agricoli autonomi e il contributo INAIL dovuto da i soli coltivatori diretti.  

 

‍Commi da 34 a 35

 

Sgravi contributivi

nel settore dilettantistico

I commi 34 e 35 prevedono l'istituzione di un fondo per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai fini del riconoscimento di un esonero, anche parziale, dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro instaurati con atleti, allenatori , istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

Lo sgravio è cumulabile con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previsti da altre norme.

 

‍Commi da 36 a 37

 

Sospensione versamenti federazioni sportive

‍E' prevista la sospensione, fino al 28 febbraio 2021, dei versamenti delle imposte sul reddito, dell'IVA e dei contributi previdenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020.

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 31 maggio 2021 in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il pagamento della prima rata entro la suddetta data.

 

‍Commi da 161 a 169

 

Decontribuzione Sud

‍Viene previsto, per il periodo 2021 - 2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Lo sgravio è pari:

  • al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31/12/2025;
  • al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
  • al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Per il periodo 1 gennaio - 30 giugno 2021, la misura è concessa in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno della economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e successive modificazioni, mentre per il periodo 1 luglio 2021 - 31 dicembre 2029 l'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. 

 

‍Comma 279

 

Rinnovo dei contratti

a tempo determinato

‍Viene disposta la proroga, fino al 31 marzo 2021, del termine fino al quale i contratti a tempo determinato posso essere prorogati o rinnovati - per un massimo di 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza delle condizioni poste dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm., ossia per:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
  • altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'ordinaria attività.

 

‍Comma 281

 

Sostegno ai

lavoratori portuali

‍Viene consentito, alle Autorità di sistema portuale, anche per il 2021, di corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale un contributo di 90 euro per ogni lavoratore e in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COvid-19

 

‍Commi da 282 a 283

 

Indennità giornaliere

pesca marittima

‍Vemgono stanziate, anche per l'anno 2021, le risorse per eorgare l'indennità onnicomprensiva di 30 euro (per l'anno in corso) prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, relativamente al periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

 

 

‍Commi da 299 a 303

Commi da 305 a 308

 

Proroga CIG Covid-19

‍E' prevista la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di CIG Ordinaria e in deroga nonchè di assegno ordinario previsti in conseguenza dell'emergenza Covid-19. Tali settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

  • l'1 gennaio e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIG Ordinaria;
  • l'1 gennaio e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di CIG in deroga.

Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del Decreto Ristori collocati, anche parzialmente, in periodi successivi all'1 gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.

Con il comma 304 è concesso un ulteriore periodo di 90 giorni di trattamento di integrazione salariale nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 30 giugno 2021 per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato.

Ai sensi del comma 305, tutti ibenefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e, in ogni caso, in forza all'1 gennaio 2021 (data di entrata in vigore della presente Legge).

Infine, il comma 306, riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. L'esonero è attribuito nei limiti di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

Viene quindi confermato l'esonero originariamente introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 104/2020. 

 

‍Commi da 309 a 311

 

Blocco dei licenziamenti

 

B

‍Viene esteso al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Come previsto espressamente al comma 311, il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

  • dalla cessazione definitiva della attività di impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale della attività, nel caso in cui, nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento di azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 del codice civile;
  • in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisiorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo d'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso; 
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l'indennità di disoccupazione. 

 

‍Commi 336, 345 e 350

 

Disposizioni in materia pensionistica

‍Il comma 336 prevede la proroga al 31 dicembre 2021 di "Opzione Donna" (anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e una età anagrafica pari o superiore a 58 anni se dipendenti o 59 se autonome, maturate entro il 31/12/2020) mentre al comma 339 si conferma per l'anno 2021 la cosiddetta "Ape sociale" (63 anni di età anagrafica e un minimo di 30 anni di contributivi per una delle seguenti categorie: disoccupati, caregivers, invalidi civili, lavoratori dipendenti addetti ai lavoratori gravosi).

Il comma 345, estende fino al 2023 la possibilità per i lavoratori interessati da eccedenze di personale, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso, il  datore di lavoro si impegna a corrispondere ai suddetti lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti e a corrispondere all'INPS la relativa contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. 

Il comma 350 stabilisce che nel contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico anche le settimane non interessate da attività lavorativa sono da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale scaduti prima dell'1 gennaio 2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione.

 

‍Commi  349

 

Contratto di espansione

interprofessionale

‍Viene prorogato al 2021 l'operatività del contratto di espansione, estendendone l'applicazione anche alle imprese con almeno 500 dipendenti (in luogo dei 1.000 finora previsti). Tale strumento sarà attivabile anche alle imprese con almeno 250 unità nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all'età pensionabile.

Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere 1 lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.

 

‍Commi da 386 a 401

 

Indennità Straordinaria

di Continuità Reddituale

e Operativa (ISCRO)

‍Viene disciplinata l'indennità straordinaria in favore dei soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS  che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e che non siano:

  • titolari di trattamento pensionistico diretto;
  • assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • beneficiari di reddito di cittadinanza.

L'indennità è pari al 25% su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle Entrate e viene erogata dall'INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.

La domanda deve essere presentata all'INPS telematicamente, entro il 31 ottobre, a pena si decadenza per gli anni dal 2021 al 2023.

Per poter presentare la domanda occorre:

  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data della richiesta, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso;
  • aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi conseguiti nei 3 anni precedenti;
  • aver dichiarato, nell'anno precedente la richiesta della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

 

‍Commi da 481 a 484

 

Lavoratori fragili

‍Viene esteso al periodo 1 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

Di conseguenza, i suddetti lavoratori, hanno il diritto di assentarsi dal servizio e vedersi riconosciuto tale periodo di assenza come ricovero ospedaliero. Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, così come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. 

 

‍Comma 1054

 

Smart Working

 

‍Preme evidenziare il credito di imposta del 15% per gli investimenti effettuati in dispositivi tecnologici e strumentali che abilitano lo smart working. Tali investimenti devono collocarsi tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, oppure entro il 30 giugno 2022 a condizione che l'ordine sia stato accettato dal cliente entro la fine del 2021 con pagamento di almeno il 20%.

 

Commi da 1098 a 1100

 

Bonus per adeguamento

ambiente di lavoro

 

‍E' stato anticipato dal 31 dicembre al 30 giugno 2021 il termine entro cui utilizzare in compensazione (ovvero cedere a soggetti terzi, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari) il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione effettuati durante l'emergenza epidemiologica.

 

La Legge di Bilancio non prevede circa la mobilità dei dipendenti e la proroga, anche per il 2021, dell'aumento del tetto di esenzione fiscale dei fringe benefit (deciso come misura straordinaria ad agosto 2020) da 258,23 euro a 516,46 euro. 

Trattandosi di misure strategiche di grande importanza per il mondo del lavoro, l'auspicio di chi scrive era quello che, tali norme trovassero il loro giusto riconoscimento nel Decreto Milleproroghe pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020.Il Decreto Legge ha previsto pochissime norme di interesse per i datori di lavoro.

Quella di maggior rilievo è la proroga fino al 31 marzo 2021 di applicare la modalità di smart working ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla Legge n. 81/2017 ed utilizzando la procedura semplificata per le relative comunicazioni.

 

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