Previous Next
SICUREZZA SUL LAVORO SICUREZZA SUL LAVORO : LEGGI ANALISI DEI TESTI IN DISCUSSIONE IN COMMISSIONE LAVORO  a cura di... Read more
Presidente Mattarella 2:lasciatelo lavorare Alessandra Servidori                         Presidente Mattarella 2 : lasciatelo lavorare Una... Read more
Prevenzione salute sicurezza sul lavoro https://www.ilsussidiario.net/news/sicurezza-sul-lavoro-il-modello-collaborativo-da-sviluppare-in-it... Read more
Per Laura Massaro giustizia è fatta.L'alienazione genitoriale è una grande violazione dei diritti   ALESSANDRA SERVIDORI               Per Laura Massaro giustizia è fatta Laura Massaro dopo 9... Read more
Perchè è sbagliato il decreto del 12 luglio n.87 che non si può chiamare dignità ALESSANDRA SERVIDORI ……. Perché è sbagliato il DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87-Disposizioni... Read more
LUNGA LUNGHISSIMA VITA A MATTARELLA E DRAGHI Alessandra Servidori    Lunga lunghissima vita a Mattarella e Draghi    : 29 gennaio... Read more
Dalla parte dei bambini Alessandra Servidori In questi giorni più volte sono apparse sui giornali notizie importanti che... Read more
Welfare aziendale e produttività: troppo pochi gli accordi Alessandra Servidori - Produttività ,welfare aziendale e contrattazione : ancora troppo pochi gli... Read more
LA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E DI LAVORO Presentazione del libro “La conciliazione fra tempi di vita e di lavoro” Giuffrè Editore, 2017 ... Read more
La povertà educativa discrimina i giovani Rubriche NUOVA PROFESSIONALITÀ _ V/1 (2024) ISSN 2704-7245 8 Innovazioni e Pari opportunità a... Read more
1Maggio Diamo ali alle riforme del lavoro Alessandra Servidori      www.Il Resto del Carlino Bologna.net  Rimango dell’idea anche in... Read more
TRASFORMAZIONI TECNOLOGICHE, FORMAZIONE E LAVORO PROBLEMI E PROPOSTE     Professionalità - n. 2/2018 - Anno XXXIV - ISSN:... Read more
I giovani ci salveranno dai nuovi barbari QUI EUROPA: i giovani salveranno l’Europa dai "nuovi... Read more
Legge di biliancio :tra le ombre qualche lumicino Alessandra Servidori  LEGGE DI BILANCIO : tra le ombre qualche lumicino - 2 Dicembre 2017 Il... Read more
Europa social Network 2022 : a che punto siamo dove andiamo   Alessandra Servidori             European Social Network 2022 :  a che punto siamo e dove... Read more
CONTRAZZIONE DI PROSSIMITA':GRANDE OPPORTUNITA' PARI Alessandra Servidori 15 OTTOBRE 2015 Sulla contrattazione di prossimità ci giochiamo lo sviluppo... Read more
Lettera aperta al paziente fuggito Alessandra Servidori Lettera aperta al paziente che non ha voluto essere sedato da una... Read more
Studenti,scuola,Costituzione e democrazia scolastica Alessandra Servidori                              Studenti, scuola, costituzione e democrazia... Read more
VISCO agli operatori finanziari : Bcc va tutto bene. Ma no forse no Alessandra Servidori             VISCO agli operatori finanziari : Bcc va tutto bene. Ma no forse... Read more
Oblio oncologico : cosa dobbiamo sapere Alessandra Servidori  OBLIO ONCOLOGICO :Diritti e doveri   il sussidiario.net  In Italia 3,7... Read more
Vi racconto la vera storia di Stefano Parisi Vi racconto la vera sfida di Stefano Parisi           formiche.com di Alessandra Servidori... Read more
ONORE A MARCO BIAGI ORA E SEMPRE Alessandra Servidori  ONORE A MARCO BIAGI OGGI E SEMPRE   Se Marco Biagi avesse avuto la scorta... Read more
NON c'è niente da festeggiare    8 Marzo 2019 – Se il Word Economic Forum afferma che solo  fra 108 anni il divario di genere... Read more
La baldanza perpetrata La baldanza perpetrata   www.ildiariodellavoro.it   13 dicembre 2020  Inossidabile e molesta è... Read more
Donne,occupazione e pensioni:situazionegrave.Come rimediare Alessandra Servidori    Donne ,occupazione e pensioni : situazione grave  come... Read more
Dalla Ue le Nuove Linee guida per educare all'uguaglianza di genere . QUI EUROPA Dal Parlamento Ue arrivano le Linee guida per educare all’uguaglianza di... Read more
Caregivers familiari :novità importanti Alessandra Servidori La virulenza  aggrava la situazione delle persone affette da patologie... Read more
NON MANDATE FARAONE IN VIDEO Se vogliamo una buona scuola ,non mandate in video Faraone! Un consiglio non richiesto  sulla... Read more
Rappresentanza femminile nei parlamenti internazionali-siamo ancora indietro ALESSANDRA SERVIDORI   LA RAPPRESENTANZA FEMMINILE NEI PARLAMENTI INTERNAZIONALI- A che punto... Read more
Dalla parte di GIOVANNI TRIA   ALESSANDRA SERVIDORI   Dalla parte di TRIA    7 luglio 2018   Di Giovanni Tria e del... Read more
Importante Ordinanza della Consulta : diritto della madre al cognome del figlio Alessandra Servidori DIRITTO DI FAMIGLIA E COGNOME DELLA MADRE : importante Ordinanza della Corte... Read more
For Giorgetti https://laragione.eu/litalia-de-la-ragione/economia/giancarlo-giorgetti-a-difesa-del-bilancio/ Gian... Read more
Genere donna,Sanità Legge di Biancio 2023 e PNRR Sanità, Legge di Bilancio 2023 e PNRR   genere donna   Con Alessandra... Read more
La Ue diminuisce sensibilmente le risorse per la parità di genere. QUI EUROPA www.ILDIARIODELLAVORO:IT  Rapporto EIGE, meno dell’1% dei Fondi Strutturali Ue viene... Read more
Ci vuole lucidità per i cinesi e non pressapochismo https://formiche.net/2019/03/cinesi-italia-cina-ue/ Alessandra Servidori... Read more
DALLA PARTE DELLE DONNE E DEL LAVORO .La situazione aggiornata   Alessandra Servidori       -18 SETTEMBRE        DALLA PARTE DELLE DONNE e del lavoro nel... Read more
prevenzione salute sicurezza e uE Alessandra Servidori     La strategia e i programmi di lavoro dell’EU-OSHA. Prevenzione salute... Read more
Tre disattenzione inaccettabili per i disabili a cui rimediare https://www.ilsussidiario.net/news/lavoratori-disabili-le-disattenzioni-della-politica-a-cui-rimedia... Read more
Vecchi al confino?La Costituzione e il buonsenso lo vieta  Alessandra Servidori  2 novembre www.ildiariodellavoro.it  Vecchi al ''confino''? La... Read more
StartMag un 8 marzo particolare BLOG https://www.startmag.it/blog/un-8-marzo-particolare/  Un 8 Marzo particolare di Alessandra... Read more
Maternità ceduta : un nuovo schiavismo  https://www.ilsussidiario.net/news/maternita-surrogata-lo-schiavismo-fatto-passare-per-diritto/2546... Read more
For Giancarlo Giorgetti Alessandra Servidori     Ottobre 2023   Dei Sette Splendenti che sono al cospetto di Dio,... Read more
Donne e lavoro, la parità è lontana 14 - 10 - 2015     Alessandra Servidori Siamo seri: pensiamo all’occupazione femminile che è e... Read more
Verso Pechino 25 : avanti sempre dalla parte delle donne QUI EUROPA Verso la 25^ Conferenza mondiale della dichiarazione dei diritti delle... Read more
Brave commentatrici di libri freschi Maria Di Pietro Recensione di Maria Di Pietro:  UNA GRANITA DI FRAGOLA E PANNA in questi giorni è l'occasione... Read more
Italiani sudditi dice il Censis.Non solo italiani l’ultimo Rapporto del Censis Di Alessandra Servidori |... Read more
CATANIA 27 Settembre PNRR la voro digitale la sintesi delle donne CATANIA 27 Settembre 2022    TutteperItalia-CONFPROFESSIONI-CONSULENTI DEL... Read more

JOBS ACT :ultimi 4 decreti :piccola guidina

 

                                ALESSANDRA SERVIDORI  12 settembre 2015

Jobs Act - Approvati in via definitiva quattro decreti attuativi del Jobs Act

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 settembre 2015 ha approvato in via definitiva altri quattro decreti legislativi, emessi in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Tali provvedimenti  entreranno ufficialmente in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

                         Piccola e sintetica guida dei testi a disposizione ad oggi

(1) Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale

Nell'ottica di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva, si prevede l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la cui funzione principale è rappresentata dal coordinamento su tutto il territorio nazionale della vigilanza in materia di lavoro, assicurazione e contribuzione obbligatoria.

Per adempiere a tale compito, l’Ispettorato avrà il potere di programmare l'intera attività ispettiva e le specifiche modalità di accertamento, nonché di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo con efficacia per tutto il personale ispettivo, ivi incluso quello in forza presso Inps e Inail.

Al fine di supportare il lavoro dell’Ispettorato, l'Inps, l'Inail e l’Agenzia delle entrate dovranno mettere a disposizione di quest'ultimo dati e informazioni, anche attraverso l’accesso a specifici archivi informatici tenuti dai medesimi.

Onde rafforzare il coordinamento dell'Ispettorato con gli altri organi preposti alla vigilanza in materia, in via generale questi ultimi hanno l'obbligo di raccordarsi con l'Ispettorato, mentre quest'ultimo è chiamato a stipulare appositi protocolli con i servizi ispettivi delle ASL.

Infine, in vista del progressivo accentramento di tutte le funzioni ispettive presso l'istituendo Ispettorato, il decreto stabilisce che il personale ispettivo di INPS e INAIL verrà inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento dei predetti Istituti, con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore e, contestualmente, che il reclutamento del personale ispettivo, dall’entrata in vigore dei decreti attuativi, sarà riservato esclusivamente all’Ispettorato. 

(2) Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

In coerenza  con la delega contenuta nell'art. 1, comma 2, lettera a) della citata legge n. 183/2014, il decreto in esame contiene la disciplina unitaria degli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro (integrazioni salariali ordinaria e straordinaria e fondi di solidarietà), ora dunque riunite in un unico corpo normativo, con disposizioni volte ad abrogare le previsioni attualmente contenute in diversi testi normativi.

Rlevanti le novità introdotte in tema dal Governo, improntate a una semplificazione della normativa in materia e  una razionalizzazione gli strumenti di integrazione salariale vigenti, sia attraverso una ridefinizione del loro campo soggettivo di applicazione, sia mediante una rimodulazione della loro durata.

In primo luogo, il decreto in esame estende la Cassa integrazione ordinaria (CIGO) e quella straordinaria (CIGS) agli apprendisti assunti con con contratti di apprendistato professionalizzante (sino a oggi destinatari unicamente dei trattamenti in deroga), prevedendo poi per entrambe il requisito di una anzianità di lavoro effettivo di almeno 90 giorni presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento.

Sotto il secondo profilo, viene unificata e revisionata la durata delle integrazioni salariali, che in entrambi i casi non può superare, per ciascuna unità produttiva, complessivamente 24 mesi in un quinquennio mobile (con l'eccezione per imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini e le imprese industriali e artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, in relazione alle quali la cassa ordinaria e straordinaria potrà estendersi sino a 30 mesi).

In proposito, il decreto prevede che la durata dei trattamenti di CIGS, concessi a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, ove entro il limite di 24 mesi, venga computata nella misura della metà.

Inoltre, ai medesimi fini, esso dispone, da un lato, che i periodi di integrazione fruiti prima dell’entrata in vigore dello stesso non concorrono al raggiungimento del predetto limite di durata e, dall'altro, che i trattamenti richiesti prima della sua entrata in vigore si computano solo per la parte fruita in epoca successiva.

Per quanto riguarda la Cassa integrazione ordinaria (CIGO), il decreto stabilisce che la domanda debba avvenire entro 15 giorni dall’avvio della riduzione o sospensione.

Il medesimo stabilisce poi che non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda.

In tema di Cassa integrazione straordinaria (CIGS), invece, il termine per la presentazione della domanda è di 7 giorni e decorre dalla conclusione della procedura di consultazione o dalla sottoscrizione dell'accordo aziendale).

Il legislatore procede a una razionalizzazione delle causali di concessione della CIGS, che vengono così ridelineate in relazione alla durata del trattamento: (a) riorganizzazione aziendale, per un massimo di 24 mesi in un quinquennio mobile; (b) crisi aziendale, nel limite di 12 mesi; (b) contratti di solidarietà, sino a 24 mesi, estensibili a 36 se l’impresa non utilizza CIGO o altre causali di CIGS nel quinquennio.

A tale proposito, il decreto di riordino sancisce - nel caso di attivazione a seguito di crisi aziendale - che a decorrere dal 1° gennaio 2016 non può più essere concessa la CIGS nei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.

Inoltre, con il provvedimento in questione si introduce il divieto di autorizzare, sia per la CIGO che per la CIGS (per quest'ultima, tuttavia, solo decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore dello stesso), l’integrazione salariale a zero ore per tutto il personale, per tutto il periodo di cassa disponibile.

Il decreto in esame innova anche la disciplina dei contratti di solidarietà difensivi, da un lato riconducendo quelli di tipo A integralmente nell’ambito delle integrazioni salariali straordinarie (essi divengono una causale di ricorso alla CIGS, infatti) e, dall'altro, abrogando quelli di tipologia B con effetto dal 1 luglio 2016.

Altre ulteriori misure nel decreto di riordino:

  • rende definitivamente strutturale la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) a 24 mesi;
  • mette a regime oltre il 2015 le misure di conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro di cui agli artt. da 2 a 24 del D. Lgs. n. 80/2015 (tra cui l'estensione del congedo parentale), l'ASDI (Assegno di Disoccupazione) e il fondo per le politiche attive del lavoro;
  •  include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti (anziché più di 15, come fissato dalla L. n. 92/2012).

Il decreto precisa infine che le nuove regole sono applicabili solo ai trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

(3) Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive

Con il decreto legislativo che attua la delega contenuta nell'art. 1, comma 3, della legge 183/2014, il Governo innanzitutto istituisce una "Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro", coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), e formata dalle strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro, dall’INPS, dall’INAIL, dalle Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione, dagli enti di formazione, da Italia Lavoro, dall'ISFOL, dal sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle università e dagli altri istituti di scuola secondaria di secondo grado.

Sarà onere del Ministero del Lavoro fissare linee di indirizzo triennali e obiettivi annuali in materia di politiche attive, nonché quello di definire i livelli minimi che le prestazioni dovranno avere su tutto il territorio nazionale.

Il decreto pone a carico dell'ANPAL, oltre ai compiti di vigilanza sui Fondi interprofessionali e bilaterali, l'onere di curare l'istituzione:

  • di un albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro;
  • del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, nel quale dovrà assumere particolare importanza il fascicolo elettronico del lavoratore;
  • dell'albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale.

Nel decreto viene definito lo stato di disoccupato, di lavoratore dipendente che subisce una riduzione di orario e di soggetti a rischio di disoccupazione. I summenzionati lavoratori saranno assegnati a una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità e saranno convocati dai Centri per l’impiego per la stipulazione di un Patto di servizio personalizzato, il quale riporterà la disponibilità del richiedente a partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro.

Il provvedimento sancisce che la domanda di ASpI, NASpI o DIS-COLL equivarrà a dichiarazione di immediata disponibilità del lavoratore e sarà inserita nel sistema informativo unitario delle politiche attive e dei servizi per l’impiego.

La nuova disciplina prevede che, i beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, che non abbiano riottenuto una occupazione, siano quindi chiamati a stipulare il Patto di servizio personalizzato, sottoscrizione necessaria anche ai fini della concessione dell’Assegno di disoccupazione (ASDI).

A questo riguardo, il decreto dispone che, nel caso i soggetti non prendano parte alle iniziative così promosse a loro beneficio, senza giustificato motivo, saranno passibili di sanzioni, che vanno dalla decurtazione sino alla sospensione e alla decadenza dalle prestazioni.

Nel caso di soggetti percettori della NASpI, il cui stato di disoccupazione ecceda i 4 mesi, è prevista l'erogazione di un assegno di ricollocazione che non costituirà reddito imponibile.

Da ultimo, si segnala che i lavoratori titolari di strumenti di sostegno del reddito potranno essere chiamati a svolgere attività di servizio nei confronti della collettività nel territorio del Comune di residenza, ma l’utilizzo dei lavoratori in tali attività non determinerà l’instaurazione di un rapporto di lavoro. A questi lavoratori spetterà un importo mensile, pari all’assegno sociale erogato dall’INPS.

(4) Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità

Il decreto  contiene disposizioni che innovano la legislazione vigente sotto numerosi ed eterogenei profili.

Innanzitutto, l'intervento del Governo si è tradotto in previsioni volte a operare una semplificazione delle procedure e degli adempimenti nella gestione dei rapporti di lavoro.

Così, in tema di inserimento mirato delle persone con disabilità, si prevede che i datori di lavoro privati potranno assumere i lavoratori con disabilità mediante la richiesta nominativa e la stipula di convenzioni, ma non potranno effettuare l’assunzione diretta. Inoltre potranno essere computati nella quota di riserva i lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa di una certa entità, anche se non sono stati assunti tramite le procedure del collocamento mirato.

È stata poi rivista la procedura di concessione dell’incentivo per le assunzioni dei disabili e introdotta la corresponsione diretta e immediata dell’incentivo al datore di lavoro da parte dell’INPS, mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili; è stato anche previsto un rafforzamento degli incentivi in caso di assunzione di persone con disabilità intellettiva e psichica.

In relazione alle quote di riserva, l'intervento ora operato dispone dal 1° gennaio 2017 la soppressione dell’art. 3, comma 2, legge n. 68/1999, implicando che, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, gli obblighi di assunzione di persone con disabilità non sia più correlata alla “nuova assunzione”. Pertanto, da tale momento essi sono tenuti in ogni caso ad avere alle loro dipendenze un lavoratore con disabilità.

Da ultimo, il decreto legislativo in esame prevede che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore, con uno o più decreti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotti delle linee guida in materia di collocamento mirato, al fine di rafforzarne il sistema.

Un secondo pacchetto di previsioni è invece rivolto a una razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro.

Tra queste, va senz'altro menzionata quella che istituisce, con effetto dal 1° gennaio 2017, il libro unico del lavoro in modalità telematica, che sarà tenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nella medesima ottica, il decreto in esame dispone che tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, siano effettuate esclusivamente in via telematica, mediante modelli semplificati, confermando così il principio della c.d. "pluriefficacia" della comunicazione inviata a un unico ufficio, ma valevole per tutti gli enti interessati.

Con il provvedimento in questione, inoltre, è abolita l’autorizzazione preventiva ministeriale per l'assunzione o il trasferimento all'estero dei lavoratori italiani.

L'intervento legislativo si è poi rivolto alla legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sempre nell'ottica di semplificare e snellire le relative procedure, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 5 e 6, della legge n. 183/2014.

In questo ambito, il provvedimento in commento, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 5 e 6, della legge n. 183/2014, modifica diverse norme in materia (su tutte, quelle contenute nel  D. Lgs. n. 81/2008 - Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro - e nel D.P.R. n. 1124/1965), disponendo, tra l'altro:

  • che ai fini della fini della valutazione dei rischi l’Inail, anche in collaborazione con le ASL, dovrà mettere a disposizione del datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio; 
  • che i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, potranno essere svolti direttamente dal datore di lavoro, anche nelle imprese o unità produttive che superano i 5 lavoratori;
  • che il certificato di infortunio e di malattia professionale siano trasmessi all'Inail esclusivamente per via telematica (esonerando di conseguenza il datore di lavoro da tale incombente);
  • parimenti, che le informazioni relative alle denunce di infortunio mortali, o con prognosi superiore a 30 giorni, siano trasmesse dall’INAIL all'autorità di pubblica sicurezza, esonerando il datore di lavoro da tale onere;
  • che l'obbligo di tenuta del registro infortuni sia abolito, decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto medesimo.

Il legislatore delegato è poi intervenuto anche su alcune delle sanzioni più ricorrenti previste dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. In primis, si registrano modifiche alla disciplina della c.d. maxisanzione per il lavoro "nero", in relazione alla quale:

a)   sono introdotti importi sanzionatori "per fasce" (in luogo di importi legati alla singola giornata di lavoro irregolare);

b)  è reintrodotta la procedura di diffida, tramite cui è possibile regolarizzare le violazioni accertate, eccetto in caso di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno e di minori in età non lavorativa (la sanatoria è subordinata al mantenimento al lavoro del personale “in nero” per un determinato periodo di tempo);

Inoltre, sono introdotte modifiche al c.d. provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, la cui revoca è ora ottenibile, su istanza di parte, subordinatamente al pagamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta (l’importo residuo, maggiorato del 5%, è versato entro 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca).

Il decreto chiarisce poi meglio le nozioni di omessa registrazione e infedele registrazione sul LUL, di cui ne modifica il regime sanzionatorio (così come per l'illecito costituito dalla mancata consegna del prospetto paga).

Il decreto in esame prosegue poi con talune rilevanti disposizioni in materia  del rapporto di lavoro.

A tale proposito, in primo luogo l'intervento riguarda la disciplina dei controlli a distanza del lavoratore, contenuta nell'art. 4 legge 300/1970, il quale ora prevede, in particolare, che:

  • il datore possa assegnare al lavoratore strumenti per rendere la prestazione lavorativa, dai quali possa derivare anche la possibilità di un controllo a distanza della sua attività, anche senza accordo sindacale o autorizzazione ministeriale;
  • i dati, eventualmente a carico del lavoratore, ricavati tramite gli strumenti di cui sopra sono utilizzabili a fini disciplinari, purché al lavoratore sia data adeguata informativa circa le modalità d’uso degli strumenti e l’effettuazione dei controlli, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice privacy).

Con l'articolo successivo il decreto in commento riconosce ai lavoratori la possibilità di cedere, a titolo gratuito, ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro e svolgenti mansioni di pari livello e categoria, i riposi e le ferie maturati (con esclusione dei giorni di riposo e di ferie minimi garantiti dalla legge) al fine di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, abbiano bisogno di assistenza e cure costanti da parte dei genitori.

Inoltre, si attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il potere di introdurre, con il decreto previsto dall’art. 5, comma 13, del D.L. n. 463/1983, ipotesi di esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in caso di malattia, per i lavoratori del settore privato, al pari di quanto avviene per i lavoratori del settore pubblico.

Altra previsione di innegabile impatto è quella che ha introdotto, al fine di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, l'obbligo di renderle - a pena di efficacia - con modalità esclusivamente telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito istituzionale. Tale forma diviene obbligatoria anche per la formalizzazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Essa non dovrà tuttavia essere osservata, qualora le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengano nelle sedi protette di cui all’art. 2113, comma 4, del codice civile. Entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo, il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale, sempre con modalità telematiche.

In merito a tale nuovo incombente, si dovrà attendere un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto legislativo), con il quale saranno stabiliti, tra l'altro, le modalità di trasmissione nonché gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione. Dalla entrata in vigore del decreto ministeriale citato, saranno abrogate le norme della Legge Fornero che attualmente disciplinano le modalità di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto (art. 4, commi da 16 a 23-bis, legge 92/2012).

Il legislatore ha altresì dettato alcune disposizioni in materia di pari opportunità, contenenti misure volte a ridefinire parzialmente gli istituti e gli organismi cui è demandata in via prioritaria la vigilanza sul rispetto della relativa disciplina.

In tale contesto, in primo luogo il decreto in commento, in vista della soppressione delle province, opera una revisione dell'ambito territoriale di riferimento delle consigliere di parità provinciali.

Inoltre, esse prevedono una modifica della composizione e delle competenze del Comitato nazionale di parità e, per quanto riguarda le consigliere di parità, operano una riscrittura delle loro competenze e della procedura di designazione e nomina delle stesse.

Si sancisce poi il principio che vuole le consigliere di parità sottratte allo spoil system consacrato nell’art. 6, comma 1, della legge n. 145/2002.

Infine, con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia dell'azione delle consigliere di parità, viene introdotta la Conferenza nazionale delle consigliere di parità, che sostituisce la Rete delle consigliere.

12 SETTEMBRE 2015

Copyright © 2013 www.tutteperitalia.it. Tutti i diritti riservati.