La sicurezza sul lavoro Ue seconda giornata di informazione
Alessandra Servidori Seconda scheda informativa sicurezza sul lavoro UE
La valutazione del rischio è la pietra angolare dell’approccio europeo alla SSL, i datori d’impiego degli Stati membri sono tenuti a svolgere una valutazione del rischio sul luogo di lavoro che consenta l’individuazione, la valutazione e la gestione dei rischi per la sicurezza e la salute.Tutte le principali parti europee interessate nel settore della salute e sicurezza sul lavoro presentano qualche strategia o iniziativa in merito all’intelligenza artificiale e al suo potenziale impatto sui luoghi di impiego.La maggior parte di esse presenta una qualche forma di requisiti o principi di domanda per l’applicazione di sistemi basati sull’IA, che mostrano somiglianze e valori condivisi. Tali principi sono forniti, ad esempio, dalla Commissione europea, dall’Istituto sindacale europeo, dalla Confederazione europea dei sindacati e dall’accordo quadro delle parti sociali europee sulla digitalizzazione.
Inoltre, sia l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico che la Commissione europea richiedono la solidità tecnica e il rispetto dei diritti umani, della diversità e della non discriminazione per i sistemi basati sull’IA.
Se ben gestita, la digitalizzazione può ridurre i rischi professionali e creare nuove opportunità per migliorare le condizioni dei lavoratori: è ciò che l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) si impegna a favorire Il “Decreto Lavoro” (D.L.48/23) ha introdotto varie novazioni al TUSSL; in particolare, l’art.14, c.1, lett.a) ha modificato l’art.18, c.1, lett.a) in tema di VdR, che attualmente recita (in grassetto la novella): “Il datore di lavoro (…) e i dirigenti (…) devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”.(1)
Si intende così ampliare la copertura della sorveglianza sanitaria, sia pure con un percorso testuale accidentato, che richiede non poche contorsioni per tentare di ricondurlo a sintesi con il complesso delle norme vigenti: la novella disciplina espressamente il caso in cui il MC non fosse stato precedentemente nominato, in assenza di rischi “normati”. La relazione governativa allegata al D.L. afferma: “La lettera a) introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza”.
Tale orientamento ritorna nel documento del centro studi di Senato e Camera: “La novella […] amplia i casi in cui il datore di lavoro o il dirigente è obbligato alla nomina del medico competente […]; si introduce infatti la fattispecie della richiesta della medesima nomina da parte del documento di valutazione dei rischi, fattispecie che si aggiunge alle ipotesi in cui sia richiesta dalla disciplina la sorveglianza sanitaria (la quale presuppone la nomina del medico)”.
L’obbligo sussiste pertanto in funzione di due categorie di rischi:
a) “normati” – con esplicita previsione di sorveglianza sanitaria;
b) “valutati” – con indicazione cogente (“richiesta”), in assenza di previsione normativa.