Una lettura dei provvedimenti del CDM : avanti con il JOBS ACT
E’ un concreto passo di responsabilità dell’esecutivo di Governo sui regolamenti attuativi della delega JOBS ACT poiché le norme si sono avvicinate e adeguate alla realtà non cadendo nella tentazione di costringere la realtà in uno schema rigido e ingessato progettato all’interno di determinati schemi precostituiti. Questo è il valore aggiunto dei decreti oggi. Il legislatore non ha chiuso gli occhi di fronte alle necessità di regolare il lavoro autonomo e soprattutto definendo il concetto di indipendenza economica, per far si che le parti sociali possano riempire quel vuoto normativo che immancabilmente si sarebbe venuto a creare.Anche con strumenti quali la certificazione, che puo’ aiutare e sui quali bisogna recuperare concretezza e certezza. Raggiunta anche se in parte la fattibilità di liberare il rapporto di lavoro da oppressioni di tipo fiscale, burocratico, contributivo, ma tenendo anche conto che nell’epoca delle incertezze non ci si può affidare soltanto al contratto a tempo indeterminato. Infatti Il contratto a tempo determinato in Italia costituisce il 13% dei contratti attivi, e la varietà delle tipologie contrattuali è un valore per le imprese e i lavoratori. Una stretta eccessiva sui contratti atipici avrebbe messo a rischio un numero di posti di lavoro pari all’incirca a 75.000 collaboratori/collaboratrici ed almeno 20.000 subordinati/e. E’ bene contrastare il precariato mascherato da flessibilità, ma è anche bene valorizzare forme genuine di collaborazione autonoma, che è come ossigeno per le imprese e i lavoratori, in modo particolare per le esigenze di conciliare tempo libero e tempo lavorativo, che comunque nel decreto sono state arricchite da nuove norme specifiche.
La rapida evoluzione normativa e lo scambio tra flessibilità in uscita e in entrata ha sempre penalizzato le strutture medio-piccole e favorito le grandi , ma siamo ben consapevoli che oggi la regola è condividere professionalità, interpretare la realtà e il tema della rappresentanza non è una questione di concertazione, ma di rappresentazione e dunque di collaborazione tra operatori del mdl. Poiché comunque il superamento dell'art.18 anche ai licenziamenti collettivi, le ipotesi di trasformazione dei contratti a termine e di apprendistato; finalmente la definizione del confine tra lavoro subordinato e lavoro autonomo superando i malintesi delle partite iva, il potenziamento del lavoro accessorio a voucher fino a 7000 euro; il mantenimento del contratto a termine di 36 mesi e del lavoro intermittente; la ulteriore semplificazione dell'apprendistato istruzione-lavoro; la flessibilità delle mansioni anche attraverso accordi individuali; la prima applicazione al lavoro pubblico delle regole del lavoro privato relative alle Cococo dal 2017., le collaborazioni coordinate e continuative previste e regolate in settori in cui ci sono accordi sindacali , valorizzato il lavoro indipendente con o senza partita IVA, non più sospettato di nascondere subordinazione quando il committente è unico.
Ma vediamo in dettaglio le maggiori evidenze di innovazione .
Si è superato l’articolo 18: da un punto di vista tecnico, non è più il riferimento della normativa dei licenziamenti per i nuovi assunti e bisognerà applicare la novità ai soli nuovi assunti,progressivamente . Sono stati resi più semplici anche i licenziamenti disciplinari: permangano diversi dubbi tecnici che stanno dividendo la dottrina e bisognerà aspettare le prime sentenze per capire se la giurisprudenza troverà qualche strada per limitare la portata innovativa della norma. Per i licenziamenti collettivi se l’azienda non applicherà correttamente i criteri di scelta dei lavoratori in sede di licenziamento collettivi, questi comunque non potranno essere reintegrati in caso di vittoria in processo, bensì solo indennizzati con la tutele crescente.Le forme atipiche contrattuali sono state mantenute e quelle cancellate sono solo due: l’associazione in partecipazione e il job sharing. In tutto si tratta di 42.000 contratti circa su 22 milioni di occupati/e, le collaborazioni a progetto (505.000 contratti circa) continueranno a esistere nei settori ove sono regolati da accordi collettivi, ovvero negli ambiti dove sono più diffuse: call center, ricerche di mercato, recupero crediti etc…, Non vi è inoltre alcun intervento fortemente restrittivo sulle partite IVA, forma che interessa almeno 5.500.000 lavoratori e soprattutto lavoratrici. Sicuramente Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti è un passo avanti rispetto al “vecchio” tempo indeterminato. Anche le norme sul contratto a termine, sulla conciliazione, sull’outplacement, sugli incentivi economici in legge di stabilità sono migliorative.
Per la parte attuazione ART 1,commi 8/9 della legge 10 dicembre 2014,183 tutela della conciliazione delle esigenze di cura,vita e di lavoro,si migliora nettamente il TU 151/2001 .In sintesi essenziale rimandando alla lettura del decreto allegato.
Art 2 il periodo in considerazione per il parto della lavoratrice madre,art 3 la corresponsione economica nei casi di risoluzione di rapporto di lavoro ,art 5 congedo di paternità anche per la madre lavoratrice autonoma,indennità al padre,art 6 congedi per adozioni, art 7 aumento congedi parentali nei primi 12 anni di vita del bambino,congedo parentale a ore anche in mancanza del riferimento della contrattazione collettiva(erga ormes) ,art 8 prolungamento congedo parentale fino a 12 anni del bambino, art 9 trattamento economico e normativo innalzato a sei anni del bambino,art 10 innalzato il congedo parentale fino a 12 anni dell’affidato o adottato, art 11 estensione norma lavoro notturno,art 12 in materia di dimissioni indennità per licenziamento, art 13 benefici automaticità prestazioni lavoratrici iscritte gestione separata anche in mancanza dei contributi del committente, una parte fondamentale dall ‘art 14,15,16 è dedicata alle lavoratrici autonome,lavoratrici imprenditrici agricole con riconoscimenti di indennità di maternità,dall’art 17 al 20 alle libere professioniste per indennità di maternità e adozioni ,l’art 22 amplia la possibilità di telelavoro,art 23 norme mirate a sostegno delle lavoratrici pubbliche e private vittime di violenza,art 24 destinazione di risorse per il triennio 2016-2018 di risorse pari al 10% del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello e linee guida per favorire tali accordi aziendali. Noi siamo molto soddisfatte in quanto avevamo fornito indicazioni in merito nelle audizioni Senato e Camera e sono in parte recepite, dunque ci impegniamo a sviluppare soprattutto attraverso il nostro osservatorio sulla contrattazione l’art 24 del decreto e l’informazione puntuale di tutte le novità introdotte per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri.
Aperta una autostrada da percorrere insieme per aumentare occupabilità e sviluppo. Questo ci aspettavamo dal Consiglio dei Ministri .Ottimo risultato .Anche per l’occupabilità femminile si apre una stagione nuova all’insegna della partecipazione snella e costruttiva nel mercato del lavoro delle lavoratrici e di una tutela della maternità poiché la maternità finalmente si concepisce come un valore sociale.
Alessandra Servidori - 22 febbraio 2015