SINTESI ESSENZIALE DECRETO SOSTEGNI
ALESSANDRA SERVIDORI TUTTEPERITALIA
SINTESI ESSENZIALE DECRETO SOSTEGNI
E' stata pubblicata, in data 21.5.2021, la legge n. 69/2021 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 41/2021 (cd. Decreto sostegni). La legge è in vigore dal 22 maggio 2021.
Le principali novità:
Contributo a fondo perduto per le startup
Viene previsto, per l'anno 2021, il riconoscimento di un contributo nella misura di mille euro ai soggetti titolari di reddito di impresa che hanno attivato la partita iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (art. 1 ter).
Trattamenti di CIGO, ASO e CIGD
Con il nuovo comma 2-bis, viene stabilito che i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, ASO e CIGD) concessi dallo stesso Decreto Sostegni (ulteriori 13 settimane per la CIGO e ulteriori 28 settimane per Assegno ordinario e CIGD a decorrere dal 1° aprile 2021 da utilizzare rispettivamente, entro il 30 giugno 2021 ed entro il 31 dicembre 2021) possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale messi a disposizione dalla "Legge di Bilancio 2021".
Inoltre, con il comma 3-bis, viene stabilito che i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati al Covid-19 e i termini di trasmissione dei Modd. SR41 per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1.1.2021 al 31.3.2021, possano essere sanati, adempiendo all'obbligo di trasmissione, entro il prossimo 30 giugno.
Fringe Benefit
Tra le novità apportate in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente, si segnala l'inserimento del nuovo art. 6-quinquies con il quale viene disposta la proroga - anche per il periodo di imposta 2021 - dell'innalzamento da euro 258,23 ad euro 516,46 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile.
A titolo di esempio, sono soggetti al limite di esenzione di euro 516,46:
*i buoni acquisto e i buoni carburante; i generi in natura prodotti dall'azienda; l'auto ad uso promiscuo, l'alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato e i prestiti aziendali; l'uso di specifici beni di proprietà dell'azienda (smartphone, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali);polizze assicurative extra professionali Ricordare che qualora il valore del fringe benefit superi il limite di esenzione, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile.
Settore marittimo
Per il settore marittimo, al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali, è previsto che ai lavoratori in esubero delle imprese che operano nei porti nei quali:
*almeno l'80% della movimentazione di merci containerizzate avvenga o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment (termine utilizzato per indicare la movimentazione via mare di merci o contenitori, in un luogo intermedio, per poi essere trasferite verso un'altra destinazione); si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri; sussistano, alla data del 22.5.2021, stati di crisi aziendale o cessazione delle attività terminalistiche e delle imprese portuali; per le giornate di mancato avvio al lavoro, spetta l'indennità prevista dall'art. 3, c. 2, della legge n. 92/2012.
In particolare, può essere riconosciuta una indennità di importo pari ad un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per nucleo familiare. Tale importo spetta per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonchè per le giornate di mancato avviamento che coincidano, in base al programma, con le giornate festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile (art. 9-bis)
Fondo per genitori separati o divorziati
E' stata prevista per l'anno 2021, l'erogazione di un contributo che consenta ai genitori separati o divorziati, che in conseguenza del Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento.
Attraverso le risorse del Fondo (istituito presso il MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze) si potrà provvedere alla erogazione, in parte o per intero, dell'assegno di mantenimento fino a un importo di ottocento euro mensili (art. 12-bis).
Madri disoccupate con figli disabili
Con la "Legge di Bilancio 2021" è stato previsto, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, il riconoscimento di un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali, con figli disabili a carico.
L'art. 13-bis, in sede di conversione, ha esteso la platea dei potenziali beneficiari prevedendo che il contributo spetti non solo alle "madri disoccupate o monoreddito" ma ad "uno dei genitori disoccupati o monoreddito".
Associazioni sportive
Per l'anno 2021, viene incrementato di cinquanta milioni di euro, il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Lavoratori somministrati del comparto sanità
Viene prevista una indennità connessa all'emergenza da Covid-19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021. La definizione dell'importo della suddetta indennità viene demandata ad un decreto interministeriale da adottare sulla base dei dati certificati inviati dalle Regioni (art.18-bis).
Misure a tutela dei lavoratori fragili
Viene confermata la proroga, fino al 30.6.2021, delle tutele introdotte a favore dei lavoratori fragili in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonchè in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, c. 3, legge n. 104/1992).
Per tale tipologia di lavoratori è riconosciuta la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile fino al 30.6.2021, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
In caso di impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile, agli stessi è riconosciuto il diritto di assentarsi dal lavoro con il riconoscimento del ricovero ospedaliero per il periodo di assenza ed il relativo trattamento economico.
Inoltre, viene specificatamente previsto che, i giorni di assenza equiparati a ricovero ospedaliero non possano essere considerati utili ai fini del periodo di comporto.