ILO :4 miliardi di persone al mondo senza protezione sociale
ALESSANDRA SERVIDORI ILO
https://www.ildiariodellavoro.it/ilo-4-miliardi-di-persone-nel-mondo-senza-protezione-sociale-nonostante-il-covid/
A GINEVRA l’1 e 2 Settembre si è analizzato Il Rapporto mondiale sulla protezione sociale 2020-22 di ILO. www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/dcomm/publ/documents/publication/wcms_817572.Nonostante l'espansione mondiale senza precedenti della protezione sociale durante la crisi COVID-19, oltre 4 miliardi di persone in tutto il mondo rimangono completamente non protette, afferma un nuovo rapporto dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO).Il Rapporto rileva che la risposta alla pandemia è stata disomogenea e insufficiente, approfondendo il divario tra paesi con livelli di reddito alti e bassi e non riuscendo a permettersi la protezione sociale tanto necessaria che tutti gli esseri umani meritano. La protezione sociale comprende l'accesso all'assistenza sanitaria e la sicurezza del reddito, in particolare in relazione alla vecchiaia, alla disoccupazione, alla malattia, alla disabilità, all'infortunio sul lavoro, alla maternità o alla perdita di un reddito principale, nonché per le famiglie con figli. E siamo chiamati a condividere ed essere consapevoli dell’affermazione del Direttore Generale ILO Guy Ryder secondo cui dobbiamo riconoscere che una protezione sociale efficace e completa non è solo essenziale per la giustizia sociale e il lavoro dignitoso, ma anche per creare un futuro sostenibile e resiliente. IL prezioso Rapporto fornisce una panoramica globale dei recenti sviluppi nei sistemi di protezione sociale, compresi i piani di protezione sociale, e copre l'impatto della pandemia di Covid-19. La relazione individua le lacune in materia di protezione e formula raccomandazioni politiche fondamentali, anche in relazione agli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Attualmente, solo il 47% della popolazione mondiale è effettivamente coperto da almeno una prestazione di protezione sociale, mentre 4,1 miliardi di persone (53%) non ottengono alcuna sicurezza di reddito dal loro sistema nazionale di protezione sociale. Vi sono notevoli disuguaglianze regionali nella protezione sociale. L'Europa e l'Asia centrale hanno i più alti tassi di copertura, con l'84% delle persone coperte da almeno un beneficio. Anche le Americhe sono al di sopra della media globale, con il 64,3%. L'Asia e il Pacifico (44 per cento), gli Stati arabi (40 per cento) e l'Africa (17,4 per cento) hanno segnato lacune di copertura. In tutto il mondo, la stragrande maggioranza dei bambini non ha ancora una copertura di protezione sociale efficace: solo un bambino su quattro (26,4%) riceve un'indennità di protezione sociale. Solo il 45% delle donne con neonati in tutto il mondo riceve un sussidio di maternità in denaro. Solo una persona su tre con gravi disabilità (33,5%) in tutto il mondo riceve un'indennità di invalidità. La copertura delle indennità di disoccupazione è ancora più bassa; solo il 18,6% dei lavoratori disoccupati in tutto il mondo è effettivamente coperto. E mentre il 77,5% delle persone al di sopra dell'età pensionabile riceve una qualche forma di pensione di vecchiaia, permangono grandi disparità tra le regioni, tra aree rurali e urbane e tra donne e uomini. Anche la spesa pubblica per la protezione sociale varia in modo significativo.In media, i paesi spendono il 12,8% del loro prodotto interno lordo (PIL) per la protezione sociale (esclusa la salute), tuttavia i paesi ad alto reddito spendono il 16,4% e i paesi a basso reddito solo l'1,1% del loro PIL per la protezione sociale.Il rapporto afferma che il deficit di finanziamento (la spesa aggiuntiva necessaria per garantire almeno una protezione sociale minima per tutti) è aumentato di circa il 30% dall'inizio della crisi COVID-19.Per garantire almeno la copertura di protezione sociale di base, i paesi a basso reddito dovrebbero investire altri 77,9 miliardi di dollari all'anno, i paesi a reddito medio-basso altri 362,9 miliardi di dollari all'anno e i paesi a reddito medio-alto altri 750,8 miliardi di dollari all'anno.Ciò equivale rispettivamente al 15,9, 5,1 e 3,1% del loro PIL. C'è un'enorme spinta per i paesi a passare al consolidamento fiscale, dopo la massiccia spesa pubblica delle loro misure di risposta alla crisi, ma sarebbe seriamente dannoso tagliare la protezione sociale; sono necessari investimenti qui e ora, secondo Shahra Razavi, Direttore del Dipartimento per la Protezione Sociale dell'ILO."La protezione sociale è uno strumento importante che può creare benefici sociali ed economici di ampio respiro per i paesi a tutti i livelli di sviluppo. Può sostenere una migliore sanità e istruzione, una maggiore uguaglianza, sistemi economici più sostenibili, una migliore gestione della migrazione e il rispetto dei diritti fondamentali.” Costruire i sistemi in grado di fornire questi risultati positivi richiederà un mix di fonti di finanziamento e una maggiore solidarietà internazionale, in particolare con il sostegno ai paesi più poveri. Ma i benefici del successo andranno oltre i confini nazionali a beneficio di tutti noi. Misure specifiche volte a promuovere la protezione sociale universale sono state evidenziate nell’invito globale all’azione per una ripresa incentrata sull’uomo dalla pandemia. L'invito all'azione,che delinea un'agenda globale per la ripresa, è stato approvato all'unanimità nel giugno 2021 dagli Stati membri dell'ILO, che rappresentano governi, organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Creare una ripresa inclusiva, sostenibile e resiliente deve diventare una priorità assoluta per le politiche pubbliche. Questa risoluzione fornisce una via chiara e completa che consentirà ai paesi di convertire l'aspirazione morale e politica di non lasciare indietro nessuno in azioni concrete. L'efficacia e la resilienza della ripresa da COVID dipenderà fortemente da quanto sia ampio e socialmente inclusivo. Se non affrontiamo specificamente le disuguaglianze che si sono aggravate durante questa crisi, c'è il rischio molto reale che le conseguenze economiche e sociali causino cicatrici a lungo termine, in particolare per i gruppi colpiti in modo sproporzionato come i giovani e le donne, e le piccole e microimprese che forniscono la maggior parte dell'occupazione mondiale
In diretta su www.generedonna.it PNRR e salute
Il PNRR e la Missione Salute www-generedonn.it
Il PNRR e la Missione Salute. Negli ultimi mesi abbiamo sentito più volte citare la sigla PNRR, che significa Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Abbiamo cercato qualche informazione in più e approfondito gli aspetti inerenti la salute, insieme alla Prof.ssa Alessandra Servidori.
PNRR: Missione Salute
Come indica l’Agenzia per la Coesione Territoriale, il PNRR è lo strumento che traccia gli obiettivi, le riforme e gli investimenti che l’Italia intende realizzare grazie all’utilizzo dei fondi europei Next Generation EU, per attenuare l’impatto economico e sociale della pandemia da Coronavirus e rendere l’Italia un Paese più equo, verde e inclusivo, con un’economia più competitiva, dinamica e innovativa. Il Piano si articola in 6 Missioni, che rappresentano le aree tematiche strutturali di intervento. Una di queste è la Missione Salute, per la quale sono stati stanziati complessivamente oltre 19 miliardi.
Le Case della Comunità
Sulla salute delle donne, per quanto riguarda il Progetto Casa della Comunità e presa in carico delle persone, il PNRR comporta che le Regioni effettuino una ricognizione delle analoghe strutture esistenti sul territorio. Inoltre, precisa che le Case della Comunità rappresentano l’evoluzione delle Case della Salute, laddove presenti. Dal punto di vista dell’articolazione territoriale, prevede che si faccia riferimento al distretto socio-sanitario o sanitario (con una popolazione pari a circa 100 mila abitanti), e non al criterio legato rigidamente al numero di abitanti. Questo, infatti, finirebbe per penalizzare determinati territori (ad esempio territori montani o aree interne o a bassa densità abitativa) dove i punti maternità hanno cominciato a scarseggiare. Presso ogni Casa della Comunità dovrà essere assicurata la presenza di determinati servizi, quali i servizi per la promozione e la prevenzione, il sistema delle cure primarie, il servizio sociale, alcune attività diagnostiche e ambulatoriali, nonché presìdi sanitari. Il progetto, anche attraverso il modello del budget di salute, valorizza le reti sociali come componente sistemica dei servizi alla salute, per generare un welfare di comunità fondamentale per tutte le patologie importanti.
La medicina territoriale e i team multidisciplinari
Nell’ambito della medicina territoriale, è fondamentale ripensare il ruolo dei medici di medicina generale, anche attraverso il loro percorso formativo, insieme a quello dei pediatri di libera scelta, dei ginecologi e geriatri. Avviando un percorso di lavoro interprofessionale, partendo dal principio della plurifattorialità della salute e, quindi, della necessaria multidisciplinarietà nell’azione quotidiana. Ciò significa favorire la medicina di iniziativa e l’offerta di servizi diagnostici in sede o a domicilio, il lavoro in team multidisciplinari – come nei modelli delle UCCP le AFT – con l’apporto di competenze specialistiche, anche con strumenti di teleassistenza.
La Casa della Salute, quindi, come primo luogo di cura. Inoltre, si precisa che il rafforzamento dell’assistenza domiciliare (ADI) si realizza anche attraverso le prestazioni professionali del personale sanitario e socio-sanitario nei confronti dei pazienti. Questo, oltre che mediante il potenziamento dei supporti tecnologici e digitali. In tal senso, si valuta prioritaria la promozione del coordinamento e l’unificazione delle prestazioni e dell’erogazione dei presìdi e di standard operativi per tutto il territorio nazionale.
Il Care Multidimensionale
Inoltre, si rileva come l’ADI fornisca in prevalenza prestazioni medico-infermieristiche per rispondere a singole patologie senza tuttavia prevedere un progetto per il futuro dell’assistenza alle persone non autosufficienti, anziane e non. Al riguardo, si rileva la necessità di una riforma che assuma il paradigma proprio della non autosufficienza. Si tratta del «care multidimensionale», definito sulla base di criteri nazionali e rispettoso dell’autonomia degli enti locali. Occorre integrare gli interventi di natura sanitaria e assistenziale, riconoscendo l’esigenza delle reti informali di supporto e prevedendo azioni di affiancamento e sostegno dedicate a caregivers familiari e badanti.
Per raggiungere tali obiettivi in maniera omogenea sul territorio nazionale, si reputa necessario:
- Un intervento che garantisca la disponibilità di personale. In special modo, nelle regioni sottoposte a piani di rientro e progettualità specifiche dedicate al potenziamento dell’ADI per persone con bisogni di salute complessi. Ad esempio, quelli legati a malattie rare o patologie croniche gravi;
- Dare piena applicazione alla legge n. 38 del 2010 sulle cure palliative e la terapia del dolore;
- Bisogna specificare, nella parte relativa alla riforma degli IRCCS, che occorre riequilibrarne la distribuzione geografica nel Paese e favorire l’istituzione di un numero maggiore di IRCCS con personalità giuridica di diritto pubblico;
- Rafforzare il sistema di prevenzione, con un focus specifico sulla prevenzione secondaria e terziaria. Con particolare riferimento alla prevenzione secondaria, rafforzare lo screening neonatale esteso (SNE).
Gli interventi prioritari
Nell’ambito delle riforme da realizzare in relazione al progetto «Servizi socio assistenziali, disabilità e marginalità» – interventi prioritari:
- Riformare e semplificare il sistema di valutazione della condizione di disabilità, incentrandola sulla persona e sull’interazione con fattori ambientali e sociali;
- Recepire la Direttiva UE 2019/88 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 (Accessibility Act) sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi;
- Intraprendere un percorso verso il codice unico della disabilità, dando priorità alle cinque linee d’azione individuate dall’Osservatorio per le persone con disabilità;
- Definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali;
- Realizzare una riforma volta a promuovere l’adozione di una misura universale a sostegno delle persone con disabilità non autosufficienti;
- Prevedere, nell’intervento relativo ai servizi sociali dedicati alle persone con disabilità, la definizione dei progetti personalizzati, l’integrazione con quanto previsto dalla legge n. 112 del 2016 sul Dopo di noi;
- Sollecitare la rapida adozione da parte di tutti i Comuni italiani, secondo criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986;
- Implementare, nell’ambito delle politiche a sostegno della famiglia, la rete dei Consultori familiari per rafforzare l’assistenza, anche psicologica, così come prevista nei LEA, la tutela e diritti della donna, la tutela della salute riproduttiva e sessuale, il sostegno della procreazione libera e consapevole nonché l’educazione alla genitorialità responsabile, avendo riguardo anche alle esigenze specifiche delle donne con disabilità.
ESN : noi partners TutteperItalia per uno sviluppo di politiche sociali e di assistenza
https://www.ildiariodellavoro.it/per-uno-sviluppo-di-politiche-sociali-efficaci-e-di-pratiche-di-assistenza-sociale/
ALESSANDRA SERVIDORI QUI EUROPA 1 settembre 2021
TUTTEPER ITALIA L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE E’ PARTNERS DI ESN RETE EUROPEA e l'ultimo rapporto di ESN (agosto 2021) raccoglie l'analisi condotta dai membri di ESN che hanno accettato di rivedere i piani nazionali di ripresa e resilienza (NRRP) presentati dai loro governi nazionali. La relazione riguarda 19 Stati membri dell'UE e illustra un'analisi del coinvolgimento dei servizi sociali pubblici nello sviluppo dei RRRP e il contenuto dei piani relativi agli investimenti previsti nel settore dei servizi sociali. L'European Social Network (ESN) è la rete indipendente per i servizi sociali pubblici locali in Europa.Noi come Associazione forniamo una visione di integrazione tra servizi pubblici e privati italiani offrendo così alle organizzazioni che pianificano, erogano, finanziano, gestiscono, ricercano e regolano i servizi sociali pubblici locali, inclusi sanità, assistenza sociale, occupazione, istruzione e alloggio, una visione sussidiaria. Sosteniamo lo sviluppo di politiche sociali efficaci e pratiche di assistenza sociale attraverso lo scambio di conoscenze e competenze. I servizi sociali sono responsabili di fornire supporto alle persone che ne hanno bisogno per migliorare il proprio benessere e superare situazioni di vita difficili in modo che possano essere il più autonomi possibile. I servizi sociali sono anche una fonte significativa di occupazione con una stima del 4,7% della forza lavoro totale dell'UE e 10,9 milioni di professionisti1 . I servizi sociali possono includere il sostegno alle famiglie, ai senzatetto, agli adulti con disabilità, ai bambini a rischio di abbandono o danno, ai migranti e agli anziani. I servizi sociali pubblici in Europa di solito operano all'interno degli enti locali o regionali dove pianificano, regolano, gestiscono, finanziano e forniscono una gamma di servizi diversi. Nonostante il loro ruolo chiave nell'attuazione, spesso non è richiesto loro di essere coinvolti nelle politiche europee e nei processi decisionali che li riguardano. Dal 2014, ESN ha cercato di colmare questa lacuna attraverso il suo gruppo di riferimento sul semestre europeo . Nel 2021, la Commissione europea non ha tenuto il ciclo del semestre europeo di coordinamento delle politiche con gli Stati membri in modo che le autorità nazionali potessero concentrarsi invece sulla presentazione dei loro piani nazionali di ripresa e resilienza per accedere ai finanziamenti per le riforme essenziali all'indomani del Covid-19.Comunque ESN ha seguito questo processo, valutando i NRRP presentati in modo da indagare su come prevedono i finanziamenti per le riforme dei servizi sociali. A tal fine è stato avviato il gruppo di lavoro sui finanziamenti dell'UE per i servizi sociali poiché è dal 2010 , il semestre europeo è il ciclo attraverso il quale la Commissione europea coordina le politiche macroeconomiche e sociali degli Stati membri. Dunque il semestre segue un ciclo annuale: • L'analisi annuale della crescita, ora denominata Annuale Strategia per la crescita sostenibile (ASGS), viene solitamente pubblicata a novembre e stabilisce le priorità economiche e sociali generali per l'UE per l'anno successivo. • In inverno, per ogni Stato membro vengono emessi rapporti individuali per paese per fornire un'analisi approfondita dello stato di avanzamento sociale ed economico. • I programmi nazionali di riforma ei programmi di stabilità/convergenza sono presentati dagli Stati membri in primavera per delineare le politiche specifiche che ciascun paese attuerà per affrontare le priorità economiche e sociali sollevate dalla Commissione nella valutazione di ciascun paese. A giugno vengono emesse raccomandazioni specifiche per paese (RSP) per fornire orientamenti politici su misura a ciascuno Stato membro. NOI comunque come Gruppo di lavoro ESN sul semestre europeo e come ogni anno ha seguito lo sviluppo del semestre europeo compilando un questionario su misura preparato dal Segretariato ESN. Il risultato di questa analisi è stata la pubblicazione di un rapporto annuale che illustra la situazione sociale secondo i servizi sociali pubblici negli Stati membri, con raccomandazioni per il prossimo ciclo del semestre europeo. Istituito nel 2014, l'obiettivo del Gruppo è stato quello di condividere la consapevolezza dei problemi che i servizi sociali affrontano a livello locale, fornire raccomandazioni politiche alla Commissione europea su come affrontare questi problemi e aumentare il profilo dei servizi sociali nel processo decisionale europeo . La recente pubblicazione del Gruppo è stata la relazione sul semestre europeo 2020 “Investire nei servizi sociali, investire in Europa. Servizi sociali essenziali per la ripresa dell'Europa”, incentrato su tre importanti principi contenuti nel pilastro europeo dei diritti sociali che incidono sull'attuazione delle politiche sociali locali: assistenza all'infanzia e sostegno ai bambini; assistenza a lungo termine e alloggio e supporto per l'handicap.
Attraverso il meccanismo per il recupero e la resilienza (RRF), la CE metterà a disposizione 672,5 miliardi di EUR in prestiti e sovvenzioni per sostenere le riforme e in vestimenti assunti dagli Stati membri. L'obiettivo è mitigare l'impatto economico e sociale della pandemia di coronavirus e rendere le economie e le società europee più sostenibili, resilienti e meglio preparate alle sfide e alle opportunità della transizione verde e digitale. ESN ha sottolineato che queste due transizioni dovrebbero essere integrate da una equa e capillare proposta sociale, che sembra essere meno importante nonostante l'impatto sociale negativo che il Covid-19 ha avuto sulle comunità di tutta Europa.Per beneficiare dell'RRF, gli Stati membri hanno presentato i piani nazionali di ripresa e resilienza (PRNR) che definiscono un pacchetto coerente di riforme e progetti di investimento pubblico. Tutte queste riforme e investimenti dovrebbero essere attuati entro il 2026. I PNR vengono quindi valutati dalla Commissione europea per la loro compatibilità con le priorità della strategia di ripresa dell'UE. La RRF può essere un'opportunità di trasformazione per i servizi sociali pubblici che hanno il dovere statutario di promuovere l'inclusione sociale delle persone in situazioni difficili e vulnerabili. In un contesto di grave incertezza globale, il ruolo delle autorità pubbliche è stato visto sempre più come più affidabile degli interessi individuali e dei principi del libero mercato. Stando così le cose, le recenti decisioni politiche e di finanziamento europee rappresentano un'importante opportunità per mitigare l'impatto della pandemia. Tuttavia, le linee guida della CE per l'attuazione dei Fondi europei per la ripresa alle autorità nazionali non sono riuscite a riconoscere e a finanziare lo storico e prolungato sottoinvestimento nel sostegno sociale pubblico e nei servizi di assistenza sociale. È ambizione di ESN supportare i servizi sociali per beneficiare appieno del potenziale delle RRF per supportare le popolazioni più vulnerabili, contribuire alla crescita locale nelle nostre società e concentrarsi sulla trasformazione del modello di assistenza incentrato sulla comunità, garantendo la qualità e sviluppo dinamico dei servizi sociali
Basta politiche assistenziali : politiche attive e subito
https://www.startmag.it/economia/perche-urge-una-riforma-delle-politiche-attive/
Alessandra Servidori
Sarà una sfida durissima che dobbiamo vincere.
Parliamo di politiche attive e ancora di politiche attive per un futuro di sviluppo del mercato del lavoro nostrano
Abbiamo i giovani in cerca di occupazione, abbiamo i lavoratori e lavoratrici licenziati e abbiamo i cd licenziati intorno ai 55 anni, abbiamo i e le lavoratrici autonomi e i parasubordinati. Per il trimestre che stiamo vivendo giugno /luglio/ agosto ,l’Osservatorio Excelsior di Unioncamere ci dice che le aziende stanno cercando 560.000 dipendenti ma il 30% non li trovano. Le maggiori difficoltà si riscontrano nelle professionalità più alte: dirigenti, professioni con elevata specializzazione e tecnici (p.es medici, farmacisti, informatici) che hanno un indice di difficoltà di reperimento superiore al 43%, ma che rappresentano soltanto 92.000 unità rispetto a quelle ricercate. Male molto male per la fascia degli operai specializzati e conduttori di impianti e macchine, per i quali la difficoltà di reperimento è poco inferiore al 40%, ma per quantità decisamente superiori sono 173.000. i manovali, facchini, corrieri ,addetti alle pulizie in complesso ben quasi 200.000 potenziali lavoratori non si trovano e non per mancanza di formazione perché effettivamente non si richiede nessuna specifica professionalità. Le risorse economiche per istruzione/formazione vanno messe in campo subito per adeguare le competenze soprattutto per tecnici informatici, estetisti,operai elettomeccanici , trasportatori che comunque comportano dei percorsi pluriennali e bisogna intercettare i candidati cioè il fatidico incontro domanda e offerta. Abbiamo alcuni bacini di risorse da cui attingere sia subito con il FSE che il Pnrr , : il programma Fondo nuove competenze, il programma Garanzia giovani, il Programma di Ricollocamento GOL, il Fondo complementare, i Fondi interprofessionali , devono permettere una rivoluzione sia per la essere governati e attivi sia i CPI, sia i navigator, sia la sussidiarietà effettiva tra essi e le agenzie per l’impiego, e cioè realizzare (anche sulla base delle best practices che abbiamo) la parità totale di accesso e funzioni tra operatori pubblici e privati accreditati. Significa il finanziamento all’offerta e non alla domanda (sistema della dote ) la libertà di scelta dell’operatore ma l’obbligatorietà di attivarla in tempi certi e la condizionalità per riavere l’assegno di ricollocazione il tutto gestito preferibilmente da Anpal o da Inps ( però riassestato perché ora è in grande confusione) per un coordinamento effettivo e ordinato dell’erogazione del trattamento di disoccupazione, del finanziamento della Politica Attiva, dell’attuazione dell’eventuale provvedimento di condizionalità.I motivi della riforma immediata è sotto gli occhi di tutti : sia l’offerta di informazione che di formazione è obsoleta per cui è necessario capacitare la domanda in modo che sia libera di scegliere le soluzioni migliori anche perché molti disoccupati o inoccupati hanno bisogno di facilitatori veri e propri aiuti in carne ed ossa che li consiglino nell’impiego della stessa dote che si può ricevere allo scopo di orientare la selezione del formatore alle esigenze del possibile nuovo datore di lavoro e dunque meglio riqualificare il personale che abbiamo ora evitando formalità a perdere come “presa in carico” e “bilancio delle competenze”. Bisogna essere dinamici sul territorio dove sei in forza ,ovviamente preparati anche sul piano contrattuale e negoziale e promuovere soluzioni concertate con imprenditori o associazioni di impresa, rapporti inclusivi fondati sulla collaborazione tra scuole, università, imprese, fondi interprofessionali. Sappiamo bene inoltre che in tempi di pandemia con l’esplosione della cig (anche se le stime indicato che sia stato usato solo il 40% delle ore autorizzate), con le incertezze dei mercati ancora operante ,l’Avviso Comune del 30 giugno è sicuramente un passo avanti, anche se le parti sociali e dunque sindacati e associazioni datoriali dovranno veramente rimboccarsi le maniche soprattutto sulle intese che possono riguardare, appunto, non solo la rioccupazione per i possibili licenziamenti ma soprattutto per raggiungere intese a livello di prossimità per la regolazione di specifiche materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento a : a) impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie; b) mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale; c) contratti a termine, contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, regime della solidarietà negli appalti e casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) disciplina dell’orario di lavoro; e) modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.Lo strumento offre alle imprese la possibilità di derogare entro certi limiti alle disposizioni di legge e di contratto collettivo per adeguarle alle condizioni e alle esigenze di organizzazione del lavoro di ciascuna azienda, fermo restando il rispetto della Costituzione, della normativa comunitaria e delle Convenzioni internazionali. Tutto ciò riguarda la contrattazione di prossimità ex art. 8 D.L. 138/2011, convertito in L.148/2011 . Uno strumento da usare bene e subito anche perché le imprese hanno vere e propri sostegni di decontribuzione e il Cnel e il Ministero del lavoro hanno raccolto gli accordi fatti e basta veramente volerli e saperli mette in campo.
Medicina di genere e lavoro : da oggi Genere donna per tutte noi
ALESSANDRA SERVIDORI
Genere Donna: il sito è online, all’indirizzo www.generedonna.it
Care amiche e amici da oggi un nuovo impegno mi appassiona e mi dà l'opportunità di collaborare con amiche esperte di rango sui temi di cui mi interesso da mezzo secolo. ll progetto è creato, implementato e gestito da Media For Health S.r.l. su incarico delle associazioni di pazienti ANMAR (Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus), APIAFCO (Associazione Psoriasici ltaliani Amici della Fondazione Corazza) e APMARR (Associazione Persone con Malattie Reumatiche), con il contributo incondizionato di UCB Pharma S.p.A. come sponsor principale. Si compone di attività informative"al fine di accrescere nel pubblico generalista la conoscenza e la consapevolezza sulle tematiche inerenti la medicina di genere e le malattie reumatologiche e dermatologiche autoimmuni.
Nello specifico, indico i link diretti ai contenuti sviluppati insieme e vi aspetto sul link per proseguire in questo cammino:
- la pagina Donna e Lavoro https://www.generedonna.it/donna-e-lavoro/
- l’articolo sul T.U. 1666 https://www.generedonna.it/malattie-rare-notizie-dal-parlamento-2/
- l’articolo su previdenza https://www.generedonna.it/donna-e-lavoro-previdenza-fondi-bilaterali-lavoratrici-fragili/
Avviso Comune : una grande opportunità
Alessandra Servidori https://www.ildiariodellavoro.it/breve-storia-del-licenziamento-collettivo-il-contesto-in-cui-si-colloca-lavviso-comune-del-29-giugno/
Essenziale storia dell’impianto legislativo del licenziamento collettivo gettando lo sguardo oltre per rafforzare l’Avviso Comune
Il 29 giugno Governo, sindacati e imprese hanno firmato l'Avviso comune che impegna le aziende a utilizzare gli ammortizzatori sociali prima di procedere ai licenziamenti. Anche la Commissione Europea, nelle raccomandazioni indirizzate agli Stati dell’Unione in data 2 giugno, ha sottolineato come il divieto dei licenziamenti si presenti “controproducente in quanto ostacola il necessario adeguamento della forza lavoro a livello aziendale”. Per avere un ordine di numeri del problema ricordiamo che secondo, una analisi compiuta dal UpB (Ufficio Parlamentare di Bilancio) contenuta nella “Memoria sul DDL AS 2144 di conversione del DL 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni)” dell’8 aprile 2021, sarebbero 100.000 i lavoratori a rischio, soprattutto quelli che hanno subito uno stop dell’attività lavorativa per almeno 6 mesi indipendentemente dal settore. L’analisi dell’UpB sottolinea che “Più in generale, il saldo tra le cessazioni di posizioni di lavoro subordinato per tutte le causali (non solo la motivazione economica) e le corrispondenti attivazioni è stato negativo per oltre 241.000 soggetti nel 2020, mentre era stato positivo per oltre 180.000 nel 2019”.All'avviso comune italiano è stato associata anche l'istituzione di un tavolo di monitoraggio a Palazzo Chigi per governare e seguire eventuali emergenze sociali in vista del superamento del blocco dei licenziamenti scaduto il 30 giugno, e la proroga riguarda solo i settori del tessile, le scarpe e moda. L’impegno delle parti sociali a sostenere l’utilizzo degli ammortizzatori sociali prevede in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro una ricerca congiunta ad una pronta e rapida conclusione della riforma degli ammortizzatori sociali, l’avvio delle politiche attive e dei processi di formazione permanente e continua. La norma contenuta nel decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021)ha fissato la fine del blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo al 1° luglio per quelle aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIGO ed al 1° novembre per i datori di lavoro che utilizzano l’assegno ordinario del FIS, dei Fondi bilaterali alternativi, il trattamento della Cassa in deroga, e quello della CISOA, la Cassa integrazione degli operai agricoli a tempo indeterminato. Ricordiamo che nell’impianto legislativo il licenziamento collettivo si articola in un complesso istituto che contempera due fattispecie, quella del licenziamento collettivo per messa in mobilità e quella del licenziamento collettivo per riduzione del personale, rispettivamente disciplinate dagli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991. Il legislatore, in seguito perseguendo sempre l'obiettivo di ottemperare agli obblighi comunitari, ha cercato di riformare totalmente il sistema della gestione delle eccedenze di manodopera attraverso il duplice strumento della Cassa integrazione guadagni – oggi trattamento di integrazione salariale dopo l’intervento del D.Lgs. n. 148/2015 – volto a porre rimedio alle situazioni temporanee di crisi occupazionale di impresa, e del licenziamento collettivo, che ha quale suo presupposto il passaggio dalla temporaneità della situazione di emergenza alla sua endemicità.Successivamente la normativa ha subito nel tempo diverse modifiche, molto spesso spinte dai moniti comunitari, che hanno inciso in particolare sull’ambito di applicazione, ampliandolo, e sull’apparato sanzionatorio. Con il D.Lgs. n. 110/2004, in seguito alla sentenza di condanna della Corte di giustizia numero C-32/02, novellando l'articolo 24 Legge n. 223/1991 con l’introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, la disciplina dei licenziamenti collettivi per riduzione del personale è stata estesa anche ai privati datori di lavoro non imprenditori che occupino più di 15 dipendenti, incluse le c.d. organizzazioni di tendenza. La riforma del 2012 (c.d. Legge Fornero) ha, in seguito, introdotto una serie di modifiche alla procedura di mobilità, volte a dare soluzioni ai problemi applicativi sorti nella prassi ovvero a risolvere accesi contrasti giurisprudenziali generati dalle questioni di parola, ed ha inciso in maniera rilevante sul sistema sanzionatorio, optando per la eliminazione della tutela reintegratoria in caso di violazioni della procedura e mantenendo detta tutela esclusivamente nei casi in cui il licenziamento collettivo sia intimato in assenza di forma scritta ovvero in violazione dei criteri di scelta. alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia C-596/12, è stata estesa la applicabilità della legge sui licenziamenti collettivi alla categoria dei dirigenti, a lungo esclusi dall' applicazione della detta disciplina proprio perché qualificati soggetti contrattualmente forti rispetto agli altri lavoratori subordinati, bisognosi di minor tutela e comunque garantiti nei casi e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva; al fine di ottemperare agli obblighi comunitari, la Legge n. 161/2014 ha introdotto il comma 1-quinques all’art. 24, che ha disposto l’applicabilità della disciplina sui licenziamenti collettivi anche ai dirigenti, con la previsione di una specifica disciplina applicabile al licenziamento collettivo che coinvolge la categoria. In continuità con la precedente riforma del 2012, da ultimo, il dlgs 23 /2015 (c.d. Jobs Act), ha ancora innovato radicalmente l'intero sistema sanzionatorio in caso di licenziamento collettivo illegittimo o inefficace, in linea con quanto operato per i licenziamenti individuali per motivi economici, prevedendo, per i soli lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, l'eliminazione della tutela reintegratoria per ogni genere di licenziamento economico illegittimo, sia esso individuale o collettivo, e la sua sostituzione con una tutela meramente indennitaria, oggetto di ulteriori modifiche ad opera del dl 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) e della pronuncia della Corte Costituzionale n. 194 del 8 novembre 2018. Fino ad arrivare al blocco dei licenziamenti introdotto inizialmente dall'articolo 41 del Dl 18/2020 e prevedeva il divieto per 60 giorni (dalla data di pubblicazione del decreto, 17 marzo, e fino al 16 maggio 2020) per tutti i datori di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti,poi reiterato. L’avviso Comune sottoscritto “in zona cesarini” ratifica una prassi già prevista e dunque è abbastanza normale che le aziende prima di licenziare concordino con i sindacati procedure alternative previste dalla legge (dalla Cig ai contratti di solidarietà; dai contratti di espansione agli scivoli verso il pensionamento). E comunque al termine della procedura poi prevista i criteri da adottare per risolvere il rapporto di lavoro, rimangono sempre in ordine la tutela prioritaria di chi ha carichi di famiglia, l’anzianità di servizio, le esigenze tecnico-produttive ed organizzative e nella loro applicazione dev’essere tenuto conto della categoria dei disabili, nel rispetto del limite numerico previsto per la quota di riserva, dell’impiego della manodopera femminile, che dev’essere superiore alla percentuale eventualmente collocata in mobilità, e delle lavoratrici madri che possono essere licenziate solo in caso di cessazione dell’attività aziendale. Le imprese, che dal 1° luglio hanno esigenze di adeguare gli organici e sono abilitate (alle condizioni date) ad avviare una procedura per il ricorso a licenziamenti per riduzione di personale sono obbligate a confrontarsi con le organizzazioni sindacali e le autorità pubbliche prima di procedere. Si aprono quindi spazi di negoziato con la messa in campo di strumenti che attutiscano o rimuovano gli effetti sociali dei provvedimenti, sul versante degli ammortizzatori sociali previsti dopo la cessazione del rapporto di lavoro (Naspi), sia su quello degli scivoli verso il pensionamento o della ricerca assistita (assegno di ricollocazione e riqualificazione professionale tramite i centri per l’impiego e le agenzie del lavoro in un sistema di sussidiarietà incardinato in una unica struttura .La parte assistenza, cioè gli ammortizzatori sociali,va affidata all’Anpal ovviamente ammodernata e con un patto di ferro con le Regioni. Se non si ha un unico soggetto che eroga i sussidi e le politiche attive del lavoro, il meccanismo non funziona: andare al centro per l’impiego, e magari solo su chiamata, e trovarci i navigator seduti su uno strapuntino fino a dicembre 2021 non serve. Va fatto un patto con il lavoratore , e si remunera il suo impegno come organizzato in Francia, in Germania, in Svezia, in tutti i paesi che hanno fatto forti investimenti sulle politiche attive. Le politiche attive per il lavoro devono avere un taglio nazionale, amministrato poi a livello regionale, ma con regole uguali in tutto il paese, perché occorre che tutti seguano uno standar unico e nazionale anche per agevolare il rapporto con il privato e rafforzare così i servizi per il lavoro perché o prima o dopo noi dobbiamo creare una rete di sicurezza per rioccupare le italiane e i gli italiani.
Pnrr passi indispensabili per un impegno concreto per le italiane
Alessandra Servidori Passi indispensabili per un impegno concreto . Diritti e parità di generehttps://formiche.net/2021/06/diritti-parita-genere-pnrr-impegno/
Un impegno concreto : nel PNRR nostrano dobbiamo cercare di capire gli impatti potenziali dei fondi Next Generation EU su uomini e donne; elaborare proposte e soluzioni e collaborare all’utilizzo delle risorse pragmaticamente. Abbiamo vissuto ( e ci siamo ancora dentro) una pandemia non solo occupazionale ma anche sociale, economica e culturale che ha innescato processi di regressione generale del Paese a tutti i livelli: sul piano della competitività come su quello dei diritti e della parità. Ecco perché è stato e sarà fondamentale, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ma non solo, individuare, finanziare e concretizzare quelle azioni strategiche e di sistema indispensabili per riequilibrare squilibri, divari, disuguaglianze che non danneggiano solo le donne ma inibiscono le potenzialità di sviluppo di tutta la società. Significa in questi tempi fare analisi e progetti degli impegni formali Ue in termini di uguaglianza di genere; approfondimenti disaggregati per genere sugli impatti economici e sociali della crisi derivante dalla pandemia ( che ha colpito moltissimo le donne); valutazione degli effetti potenziali degli strumenti del Next Generation EU non disgiunti da tutti gli altri fondi che abbiamo a disposizione dal FSE su uomini e donne; e dunque sviluppo di proposte,progetti, azioni concrete. E’ certamente importante una analisi trasversale del Piano dunque delle 6 aree principali delle missioni dove il mainstreaming di genere ha una dimensione effettiva : occupazione; investimenti in infrastrutture; lavoro di cura non retribuito; work-life balance; governance dei fondi; welfare di prossimità e approccio duale all’uguaglianza di genere (Gender Mainstreaming e Gender Budgeting).Lo abbiamo detto e scritto che non è automatico infatti che si ha un effetto sull’ occupazione investendo il 2% del Pil sulle attività di cura (a maggioranza femminile) rispetto al settore delle costruzioni, ovunque in Europa. I settori maggiormente colpiti dalla pandemia sono stati quello “educativo”, di “cura e tutela della salute”, “alloggio e ristorazione”, “arte, cultura e intrattenimento”, “servizi domestici” (con maggiore impatto sull’occupazione femminile), e la destinazione dei fondi previsti si concentra molto sui settori “tradizionali” delle costruzioni, dell’agricoltura, dell’energia, dei trasporti, dell’informazione e comunicazione che sono settori a maggioranza maschile. L’ investimento sulla green economy (e sullo sviluppo di fonti energetiche alternative) così come sulla digitalizzazione e le richieste di figure professionali STEM hanno evidentemente un processo evolutivo ma che se non concentrate sull’aumento di percorsi di formazione e reclutamento nonché facilitazioni per le giovani e le lavoratrici aumentano il gender gap già molto evidente. Ecco perché una serie di pilotaggi e coordinamento delle risorse comporta l’impegno ad utilizzare efficacemente i fondi a disposizione coadiuvati da riforme strutturali rispetto l’istruzione,la formazione, l’imprenditoria ,la riforma fiscale e le agevolazioni alle aziende ,l’applicazione di innovativi sistemi di flessibilità contrattuale organizzativa e di espansione del sistema bilaterale per i congedi parentali; investimenti nelle attività di cura anche domiciliari per non autosufficienti ( anni 0/90) certo anche per il loro potenziale moltiplicativo; investimenti in infrastrutture sociosanitarie che aiutano la vita delle donne, che però funzionano se nel frattempo si riorganizza anche la spesa corrente; gestire la transizione verde e digitale in una prospettiva di genere significa anche benessere lavorativo e sicurezza nell’entrare e rimanere per le donne nel mercato del lavoro. Abbiamo la consapevolezza che scontiamo una difficoltà di valutazione delle politiche pubbliche in generale, e dunque non sarà diverso per la valutazione dell’impatto di genere. Secondo le linee guida della Commissione gli Stati membri devono riportare un report sistematico con i portatori di interessi nazionali, indicare il contributo previsto per l’uguaglianza di genere e spiegare come le misure contribuiranno alla parità di genere (gender assessment), insomma i risultati attesi e previsti. Nella programmazione del Pnrr è utile uno strumento agile per la valutazione ex ante, il monitoraggio in itinere e la valutazione ex post non solo del pnrr in generale ma ( come da indicazione della Ue) dell’impatto di genere degli atti legislativi e delle risorse impiegate: incardinato presso la Presidenza del Consiglio e dotato di tutte le necessarie competenze professionali e di adeguata dotazione finanziaria per garantire lo svolgimento efficace delle proprie funzioni, per supportare l’attività di disegno delle politiche, affinché ciascun progetto, anche al di fuori del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, indichi chiaramente l’impatto previsto su determinati indicatori quantitativi e qualitativi relativi anche alle differenze di genere. Un impegno, una sfida che deve vedere coinvolti tutti i soggetti, pubblici e privati, a livello nazionale e locale e per cui si rende necessario e strategico un coinvolgimento largo, diffuso, consapevole di tutte le cittadine e i cittadini sugli obiettivi già fissati dall’Agenda 2030 dell’Onu e ripresi nel Next Generation Eu come orizzonte comune e partecipato di crescita e benessere sostenibile, equo, innovativo, pienamente inclusivo.
PNRR : dalla Ue risorse per salvare i bambini e il loro futuro
Next-gen: i fondi ue di nuova generazione e la spinta a plasmare il futuro dei bambini
Alessandra Servidori Componente ESN Europe Service Network 27 Giugno 2021
La Commissione europea (CE) ha approvato i primi piani nazionali di ricostituzione presentati dagli Stati membri per accedere ai Fondi UE di prossima generazione, e come Social Network europeo (ESN) abbiamo guidato una prima valutazione dei piani con i servizi sociali pubblici locali e regionali per cercare il loro parere sulle riforme nazionali a sostegno della prossima generazione di bambini e giovani. La maggior parte dei governi nazionali ha presentato i propri piani per gli investimenti di recupero in aprile e maggio e la Commissione europea ha iniziato ad approvare la prima serie di piani a metà giugno, in linea con il termine di due mesi a seguito della ricezione dei piani. La presidente della CE Ursula von der Leyen si è recata a Lisbona e Madrid per fornire personalmente la valutazione della Commissione sui piani nazionali di ripresa e resilienza (NRRP) per Portogallo e Spagna, i primi paesi a presentare i loro piani e successivamente in Italia. La von der Leyen ha sottolineato come "il piano contribuirà a costruire un futuro migliore per il popolo portoghese" mentre consegnava la valutazione del piano portoghese al primo ministro Costa.Tuttavia, uno sguardo più approfondito ai 23 piani finora presentati alla CE solleva una serie di interrogativi sul fatto che gli investimenti proposti possano fallire per i bambini e i giovani più vulnerabili e più colpiti dalla pandemia. La nostra valutazione iniziale degli NRRP suggerisce che, sebbene la maggior parte includa una qualche forma di sostegno per i bambini e le famiglie, vi sono grandi differenze tra i paesi.Ci sono state numerose e difficili sfide per i servizi sociali per bambini nella loro risposta al Covid-19. La nostra analisi dell'impatto che la pandemia ha avuto sui più vulnerabili rivela che molti bambini e giovani saranno colpiti in modo significativo, e per molto tempo, dai blocchi covid-19.I component di ESN che lavorano negli enti locali e regionali hanno segnalato un costante aumento del numero di casi di protezione dei minori nel 2020 rispetto al 2019. Le ragioni principali evidenziate sono state gli effetti della pandemia sulla salute mentale dei bambini e dei giovani, l'aumento della prevalenza negli abusi domestici o nei bambini soggetti ad abusi e un calo del reddito familiare.Ciononostante, si fa riferimento a investimenti specifici nella protezione dei minori in soli tre NRRP - per Italia, Spagna e Portogallo - ma soprattutto con un'attenzione particolare alla costruzione di strutture residenziali per i bambini che potrebbero dover essere collocati al di fuori delle loro famiglie biologiche. Ciò solleva la seria preoccupazione di una nuova ondata di assistenza istituzionale piuttosto che di concentrarsi sul sostegno nelle nostre comunità.Gli investimenti nell'istruzione, tuttavia, sono presenti in quasi tutti i piani, sia attraverso il miglioramento delle opportunità educative, con particolare attenzione ad aiutare i bambini a recuperare il ritardo dopo la pandemia, sia attraverso investimenti in strutture per l'infanzia precoce, come evidenziato nei piani in Repubblica ceca, Grecia o Germania. In Germania, infatti, i fondi stanziati a tal fine ammontano fino al 36/% di tutti i fondi per l'inclusione sociale.Tuttavia, diversi membri dell'ESN hanno indicato che i loro NRRP non dispongono di sostegno educativo per i bambini con deficit cognitivi o sensoriali, come avviene in Romania, o per i bambini con problemi di salute mentale, come in Lettonia. Analogamente, le organizzazioni locali hanno sottolineato che le proposte avanzate per la costruzione di strutture per l'infanzia precoce non elaborano piani per garantire che le nuove strutture ospitino i bambini con disabilità nella maggior parte dei paesi. Altre misure di sostegno incentrate sui bambini incorporate nei PRRP includono trasferimenti diretti in contanti alle famiglie con bambini, ad esempio in Germania, o l'espansione del sistema di sostegno psicologico per bambini e giovani, ad esempio in Finlandia. Un altro è garantire risposte mirate ai bambini appartenenti a minoranze etniche, come sottolinea il piano spagnolo. Tuttavia, va sottolineato che gli obiettivi orientati ai bambini in molti NRRP sono formulati in termini molto generali, quindi è estremamente difficile prevedere come si tradurranno in azioni concrete sul campo e quali investimenti effettivi saranno effettuati. Tuttavia, qualcosa di particolarmente assente da quasi tutti i PNP sono gli investimenti nei servizi di protezione dei minori. La violenza domestica era già alta prima della pandemia e i blocchi prolungati non hanno fatto altro che peggiorarla. Pertanto, la riforma dei sistemi di intervento precoce e di segnalazione e identificazione degli abusi insieme ai programmi di sostegno incentro sono fondamentali per garantire che il recupero non lasci indietro né i bambini né i giovani.
DDL ZAN Polemiche che chiariscono alcune verità
Alessandra Servidori IL DDL ZAN ha comunque sortito un peccato veniale : ha fatto litigare le italiane femministe e non , e però almeno ha chiarito alcuni punti oscuri a tutti del testo . Quasi come i finanziamenti alla cultura BIODINAMICA (grande idiozia esoterica)
https://www.startmag.it/mondo/ecco-come-il-ddl-zan-fa-discutere-le-femministe/
La verità sul DDL ZAN è sotto gli occhi di tutti : stiamo approfondendo con pareri diversi e assai discutibili il contenuto sicuramente confuso del DDL . In queste ore poi alcuni hanno addirittura dato una interpretazione sconcertante alla Costituzione . Nadia Urbinati docente e opinionista ” Se le scuole cattoliche temono la legge Zan, rinuncino ai soldi pubblici”. Dunque una concezione prezzolata della libertà di educazione. E’ come dire : se i giornali non sono d’accordo con tutti i decreti legge presentati dal governo, rinuncino al contributo statale. Un discutibile e politicamente scorretto criterio interpretativo delle libertà costituzionali e per fortuna che come ha ricordato Draghi , siamo in uno Stato laico. Ancora. Si sono i fin qui confrontati alacremente da una parte un femminismo preoccupato che l’identità basata sul genere dichiarato si sostituisca all’identità basata sul sesso biologico, con la conseguenza di una “dissoluzione della realtà dei corpi femminili”, nonché di una nuova e paradossale forma di discriminazione e tacitamento delle donne e del femminismo che rivendicano l’importanza dell’impronta biologica sulla costruzione del soggetto. Dall’ altra parte un femminismo che nella legge Zan, e nella sequenza sesso-genere-orientamento sessuale-identità di genere, non vede nulla di problematico e addirittura anzi vede un passo avanti, il più inclusivo possibile, “verso la garanzia di uguali libertà per tutte e tutti”. Infine, un femminismo transfemminismo”, che accusa il femminismo critico verso la legge di voler affermare “il falso biologismo” di un’identità femminile anatomica contro le identità di genere e di escludere le persone transessuali e di essere alla fine “l’altra faccia della medaglia” dei movimenti no-gender di destra. La prima posizione vede bene il rischio degli effetti collaterali della legge Zan, con effettivamente un certo biologismo; la seconda si fida troppo del linguaggio giuridico progressista tralasciandone gli effetti performativi sui movimenti; la terzaè viziata da un pregiudizio contro il femminismo della differenza, radicato più nell’accettazione passiva delle tassonomie del femminismo anglofono che nella conoscenza effettiva di quello italiano.Per non cadere nella trappola in cui invece tutte queste posizioni cadono chè è quella di incoraggiare – essendone peraltro e al contempo un prodotto – la deriva verso la frammentazione identitaria già presente nella galassia femminista e lgbtq+, deriva pericolosamente antipolitica, che ripercorre una strada già rivelatasi senza uscita nel femminismo americano e dalla quale l’originalità del femminismo italiano ci aveva a lungo preservate , Questa deriva consiste nel concepire il soggetto femminista come una somma algebrica – più o meno inclusiva o più o meno escludente – di identità sociali differenti, certificate non si sa come se non sulla base di astrazioni teoriche o giuridiche, piuttosto che come una costruzione politica basata su pratiche condivise. Prima fra tutte la pratica del partire da sé, pratica che di suo è aperta a chiunque perché volta a dare voce a chiunque sulla base di un desiderio di condivisione dell’esperienza e non di un’identità rivendicata o certificata; e che di suo è generatrice di relazioni, alleanze, coalizioni nonché conflitti, ma motivati da ciò che si fa, non da ciò che si è o si afferma di essere; da ciò che di inedito e imprevisto si mette al mondo, non dal bisogno di riconoscimento da parte del mondo com’è e delle sue leggi, buone o cattive che siano. Ma non può pretendere di imporre agli altri di riconoscere un’identità percepita e una riscrittura della Genesi. Come se il sesso fosse un optional e non un “marchio di fabbrica” della Natura.
EUROPA E GARANZIA PER L'INFANZIA
ALESSANDRA SERVIDORI https://www.ildiariodellavoro.it/leuropa-adotta-la-garanzia-per-linfanzia/
Bruxelles : il 14 Giugno adottata la Garanzia europea per l’infanzia. In Italia come siamo messi e come muoversi (subito!)
Il gruppo di lavoro per l’infanzia e l’adolescenza italiano composto da varie associazioni ha cercato di individuare le risorse attualmente investite e a disposizione dell’Italia con non poche complicazioni essendo plasmate trasversalmente a vari livelli istituzionali . Noi sappiamo che con l’adozione della GARANZIA INFANZIA l’Europa ha compiuto un passo importante verso la realizzazione dei diritti dei bambini nell’UE, ma sarà compito degli Stati membri, quindi anche dell’Italia, elaborare nei prossimi mesi un piano per la sua implementazione al fine di garantire che la povertà minorile venga effettivamente prevenuta e contrastata. Un’occasione per mettere ordine e dare una cornice di riferimento organica agli investimenti e fondi stanziati in tale settore. L’allocazione di adeguate risorse all’infanzia e all’adolescenza ha infatti un’importanza enorme nel garantire a tutti i bambini, bambine e adolescenti l’effettiva attuazione dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC). Il Comitato ONU ha manifestato più volte la preoccupazione per il fatto che la CRC in Italia non sia applicata al massimo livello consentito dalle risorse disponibili, come prescritto dall’art.4 della CRC. E ricostruire le linee di finanziamento destinate ai minori e identificare l’ammontare di tutte le risorse pubbliche spese per i minorenni non è agevole. Ma è fondamentale, ed è tanto più urgente in questo momento in cui il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) deve programmare l’investimento di oltre 200 miliardi per i prossimi 5 anni, e che contiene importanti voci e fondi correlati all’infanzia e all’adolescenza. Il quadro dei finanziamenti a disposizione è stato rintracciato analizzando tre ambiti:
I fondi Europei destinati all’infanzia e all’adolescenza: a breve dovrebbero essere conclusi gli accordi di partenariato per la programmazione dei fondi europei per i prossimi sette anni 2021-2027 ed è quindi importante avere un quadro degli investimenti del precedente settennato. Se andiamo a sommare i vari fondi UE trasferiti sui territori per infanzia e adolescenza, otteniamo un quadro differenziato tra le Regioni italiane. La mappatura mette in evidenza una maggiore concentrazione di risorse europee nelle Regioni del Sud, e si evince chiaramente come le politiche dedicate ad infanzia e adolescenza basate sul trasferimento dei fondi, in assenza di una strategia organica, di una governance e di una capacità amministrativa adeguate, non siano state di per sé risolutive. Le ragioni di questo sono, probabilmente, da rintracciare in una programmazione frammentata e non sinergica con le politiche ordinarie, che si è concentrata per lo più a colmare il gap infrastrutturale nella dotazione di spazi, strumenti, sottovalutando la complessità e l’obiettivo di qualità insito e necessario in qualsiasi investimento per le persone di minore età e per il contrasto della povertà educativa.
La spesa sociale per l’infanzia e l’adolescenza: in cui si è cercato di tracciare un quadro delle principali risorse destinate ai servizi e agli interventi sociali per infanzia e adolescenza negli ultimi anni. La quantità e la qualità della spesa sociale è molto variabile nel nostro Paese non solo da una Regione all’altra ma anche da un Comune all’altro nella stessa Regione. Per bambini e adolescenti, in particolare, la ripartizione geografica ha condizionato e condiziona drasticamente il loro destino, soprattutto dalla crisi del 2008 in poi.In ambito di politiche sociali, le risorse proprie dei Comuni sono la principale voce di finanziamento (le risorse proprie dei Comuni hanno rappresentato in media il 60% della spesa totale, con punte del 77,4% in Lombardia), mentre il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, con una quota vincolata all’infanzia e all’adolescenza (il 40%, a partire dal 2018, salito al 50% dal 2020) è l’unica fonte soggetta ad un indirizzo di livello nazionale, che, nelle Regioni più avanzate dal punto di vista dell’offerta dei servizi sociali è spesso una quota esigua rispetto al totale dell’investimento sociale. Le disuguaglianze sono tutt’ora enormi se si guarda l’ammontare complessivo dei fondi e l’impatto che hanno sulla condizione dei minorenni rispetto all’offerta di Servizi.
Le risorse per il Sistema integrato ZeroSei, che ha ricevuto negli ultimi anni nuova attenzione politica ed è rientrato in maniera importante anche nel PNRR, ma le risorse finora disponibili, o stanziate all’interno di programmi diversi e gestiti da diverse centrali operative, sono inadeguate a raggiungere l’auspicato obiettivo di una presa in carico almeno del 33% dei bambini sotto i tre anni in tutti i territori regionali,. L’esperienza dei Piani nazionali (Piano straordinario 2007-2010, PAC Infanzia e lo stesso Piano nazionale ex D.lgs. 65/2017) mostra che gli interventi finalizzati a estendere la rete dei servizi educativi per l’infanzia nei territori che ne sono più sprovvisti incontrano due ordini di difficoltà da parte dell’Ente locale, gestore e responsabile per questi servizi. Il primo è risultato essere di natura finanziaria ed economica, soprattutto quando il sostegno è stato erogato a rimborso di spese sostenute e a causa dei vincoli stringenti sull’assunzione di personale posti all’amministrazione pubblica locale. La seconda difficoltà sta nelle procedure per acquisire e rendicontare il sostegno finanziario, che hanno assunto dimensioni paradossali nell’implementazione del PAC – Cura infanzia e che ora il Ministero Istruzione, nell’amministrare il Piano di azione zerosei, si propone di superare con modulistiche semplificate.Il Gruppo CRC ha sicuramente compiuto un lavoro importante e stimola l’avvio di una riflessione concreta tra le istituzioni competenti ad ogni livello di governo affinché assumano un impegno in tema di investimenti, monitoraggio e valutazione di impatto dei fondi pubblici sulle persone di minore età. L’esperienza e le opportunità mancate rendono quanto mai evidente l’urgenza di tale lavoro perché per programmare e attuare le politiche per l’infanzia, le politiche educative, gli interventi di sostegno e il welfare dedicato ai bambini e agli adolescenti serve una visione e una programmazione organica, un allineamento tra molteplici centri di competenza, e una vera concreta un’integrazione tra livelli amministrativi. Il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ha individuato quattro principi generali, trasversali a tutti i diritti espressi dalla Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC) utili anche al fine di fornire un orientamento ai Governi per la sua attuazione:principio di non discriminazione (art. 2 CRC) che stabilisce che tutti i diritti sanciti dalla CRC si applicano a tutti i bambini, bambine, ragazzi e ragazze senza alcuna distinzione;principio del superiore interesse del minore (art. 3 CRC) che stabilisce che, in tutte le decisioni relative ai minori, il superiore interesse del minore deve avere una considerazione preminente;diritto alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo (art. 6 CRC) in cui si va oltre il basilare diritto alla vita garantendo anche la sopravvivenza e lo sviluppo;principio di partecipazione e rispetto per l’opinione del minore (art. 12 CRC) che sancisce il diritto di bambine, bambini, ragazze e ragazzi, di essere ascoltati e che la loro opinione sia presa in debita considerazione.
ASSEGNO UNICO FAMILIARE : guidina essenziale con relativi dubbi di equità
ALESSANDRA SERVIDORI
Guida essenziale per l’Assegno unico per i nuclei familiari (DDLS1892) con una correlata analisi di legittime incertezze- 6 Giugno 2021
Con il decreto legge volto a rendere immediatamente operativa la misura dell'Assegno Unico per i nuclei familiari dal prossimo 1° luglio, l'Assegno Unico debutterà come misura unica di sostegno per i lavoratori autonomi e i disoccupati che, ai sensi della disciplina vigente, non hanno accesso agli attuali assegni familiari (ANF).
L'estensione della misura ai lavoratori dipendenti è, invece, prevista da gennaio 2022, anche se, per questa categoria di lavoratori, è comunque previsto - nell'immediato - l'aumento dell'importo erogato a titolo di ANF.
Si tratta, dunque, di una fase transitoria, che servirà a gettare le basi per l'avvio della misura che entrerà a pieno regime, per tutte le famiglie, dal 2022, dopo l'approvazione dei decreti delegati attuativi previsti dalla legge 1 aprile 2021, nl 46.
L'assegno "ponte" Tale assegno spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore (L'ANF tradizionale, invece, continuerà ad essere corrisposto alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati).Per accedere all'assegno, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50 mila euro annui lordi. Inoltre, il richiedente deve possedere uno dei seguenti requisiti: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o suo familiare titolare del diritto di soggiorno; essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, in possesso, però, del permesso di soggiorno UE di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o di ricerca, di durata almeno semestrale; essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; essere domiciliato o residente in Italia e avere figli a carico (sino al compimento del diciottesimo anno di età);essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
L'assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall'ISEE. Gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell'ISEE.
Per chi ha due o più figli . Qualora nel nucleo familiare sino presenti più di due figli, l'importo unitario di ciascun figlio minore viene maggiorato del 30% e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro.
Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio. Il beneficio decorre dal mese di presentazione della domanda.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
L'assegno è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.
A decorrere dal 1° luglio 2021 (e fino al 31 dicembre 2021), gli importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare già in vigore sono maggiorati: di 37,5 euro per ciascun figlio, in favore dei nuclei familiari fino a due figli; di 55 euro per ciascun figlio, in favore dei nuclei familiari con almeno tre figli.
La misura , ricordiamo , è stata introdotta dalla Legge di bilancio 2021 e legata al Family Act prevede un’erogazione mensile suddivisa per vari importi, spettante alle famiglie con figli minorenni e maggiorenni a carico. La misura sostituirà con i tempi necessari ad armonizzare i sussidi frammentati esistenti ad oggi, come il bonus bebè e gli assegni al nucleo familiare. E dunque in questo periodo coperto dalla misura ponte fino al 2022, anche coloro che non percepiscono assegni al nucleo familiare, quindi autonomi e disoccupati, godranno del sussidio. Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30% per ciascun figlio minore con disabilità gli importi sono maggiorati di 50 euro. Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.
Ripartizione tra coniugi
L'assegno è ripartito in pari misura tra i genitori, ovvero, in loro assenza, viene erogato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto, l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.
Le domande per l'erogazione dell'assegno unico dovranno essere presentate telematicamente secondo le indicazioni che verranno fornite dall'INPS entro il 30 giungo 2021.
Si potrà accedere direttamente dalla propria area personale del sito dell'Istituto tramite SPID o PIN assegnato dall'INPS. In alternativa, la richiesta, potrebbe essere presentata tramite il numero verde INPS o tramite CAF.
Pagamento L'erogazione dell'assegno avviene tramite accredito sul conto corrente. L'unica eccezione è rappresentata da coloro che fruiscono del reddito di CIttadinanza, per i quali l'assegno viene erogato come quota aggiuntiva sulla carta RdC.
https://www.leggioggi.it/2021/06/05/assegno-unico-famiglia-1-luglio/
Dubbi da approfondire :
Secondo una simulazione effettuata recentemente dal Gruppo di lavoro Arel/Feg/Alleanza per l’infanzia l’assegno rischia in alcuni casi un ‘taglio’ dell’importo rispetto ai 250 euro. L’assegno -come credito di imposta o accredito mensile- ingloberà le agevolazioni attualmente esistenti e sarà legato all’Isee. Secondo lo scenario prospettato l’80% delle famiglie italiane prenderebbe 161 euro al mese per ogni figlio minore e 97 per ogni figlio under 21. Il calcolo è legato alla considerazione secondo cui 8 famiglie su 10 hanno un’Isee lordo sotto i 30 mila euro.L’importo dell’assegno diminuisce se si alza l’Isee: per un Isee sopra i 52mila euro, il contributo scende a 67 euro mensili per i figli minori e a 40 euro per i figli maggiorenni ma di età inferiore ai 21 anni. Il quadro favorirebbe autonomi e incapienti, categorie oggi escluse dagli assegni famigliari. Risulterebbero sfavoriti i lavoratori dipendenti: 1,35 milioni di famiglie perderebbero in media 381 euro all’anno. Per tamponare questa disparità, si sottolinea, occorrono 800 milioni in più all’anno.Ricordiamo che l’assegno unico deve in un prossimo futuro sostituire Detrazioni fiscali per figli a carico (inclusa quella al quarto figlio); · Assegno per il nucleo familiare (o Anf); · Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; · Assegno di natalità; · Premio alla nascita; · Fondo di sostegno alla natalità. E’ mia opinione che i trasferimenti monetari a favore dei nuclei con figli rappresentino solo un tassello, importante ma non unico, per la realizzazione delle finalità di fondo di una politica di sostegno della genitorialità e di incentivo alla natalità. Tali finalità devono infatti trovare anche in altri strumenti ed istituti (politiche di parità, politiche di conciliazione, offerta di servizi educativi quali ad esempio il piano nidi; l’estensione del tempo pieno nella scuola dell’obbligo e il servizio mensa) un supporto indispensabile. Di ciò si deve tenere conto nella programmazione delle risorse da destinare a ciascuna di queste componenti. Nel caso, ad esempio, di figli con disabilità nel limite del possibile sostegno aggiuntivo in tali situazioni - va considerata la presenza e/o adeguatezza di altri istituti di sostegno alle famiglie già esistenti come per esempio il Fondo per i Caregiver istituito e già finanziato ma non operativo a sistema. Si rileva, che la Legge delega non prevede stanziamenti ad hoc per attività di monitoraggio e valutazione della misura. Sarebbe auspicabile evitare un ennesimo organismo di monitoraggio e valutazione, rimandando tale importante attività ai già costituiti Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza e Osservatorio Nazionale per la Famiglia.
Un aspetto da modificare è senz’altro la relazione tra Assegno unico e Rdc ,poiché la Legge delega prevede (Art.1 lett. d): “L'assegno di cui al comma 1 è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza. Nella determinazione dell'ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019” Mentre per le altre famiglie l’assegno si aggiunge al reddito familiare complessivo, nel caso dei più poveri, e per questo beneficiari di RdC (che sostituisce reddito assente per soddisfare bisogni essenziali e non ha obiettivi di sostegno alla genitorialità o di valorizzazione della presenza di figli), invece dal RdC debba venir sottratta la quota parte destinata ai minori per essere sostituita dall’AUUF. Nel momento in cui alle famiglie si riconosce un sostegno economico aggiuntivo al reddito disponibile qualunque esso sia, operare una sostituzione tra RdC e AUUF nel caso di figli minorenni appare un atteggiamento punitivo e creatore di iniquità. Della fruizione del Rdc si deve quindi tenere conto nel momento della definizione della condizione economica ai fini dell’AUUF, senza alcuna decurtazione del Rdc.
Ma sappiamo bene che il reddito di cittadinanza dovrà essere modificato perché ha creato degli evidenti abusi. E questo problema se ne trascina dietro un altro : mentre per le altre famiglie l’assegno si aggiunge al reddito familiare complessivo, nel caso dei più poveri, e per questo beneficiari di RdC (che sostituisce reddito assente per soddisfare bisogni essenziali e non ha obiettivi di sostegno alla genitorialità o di valorizzazione della presenza di figli), invece dal RdC debba venir sottratta la quota parte destinata ai minori per essere sostituita dall’Assegno unico . Nel momento in cui alle famiglie si riconosce un sostegno economico aggiuntivo al reddito disponibile qualunque esso sia, operare una sostituzione tra RdC e Assegno unico nel caso di figli minorenni appare un atteggiamento punitivo e creatore di iniquità. Della fruizione del Rdc si deve quindi tenere conto nel momento della definizione della condizione economica ai fini dell’AUUF, senza alcuna decurtazione del Rdc.
Come si finanzia il nuovo Assegno unico familiare : Come in tutte le leggi di spesa si prevede la clausola di salvaguardia che richiede attenzione agli aspetti amministrativi e organizzativi. La raccolta delle informazioni necessarie per effettuare l’ assegno riformato al posto delle prestazioni vigenti bisogna chiarirle bene perché ad oggi non sono a disposizione in modo completo le informazioni necessarie. È quindi essenziale un coordinamento tra Agenzia delle entrate e Inps per la gestione delle informazioni rilevanti e la loro messa a disposizione tempestiva ai beneficiari dell’assegno. Come si finanzia : è una contribuzione sociale vigente e quindi l’istituto degli assegni al nucleo familiare è finanziato, in parte, con una contribuzione sociale di 0,68 punti percentuali a carico del datore di lavoro, il cui gettito è stimato in circa 2 miliardi. Ma è ovvio che destino di questa contribuzione dopo la riforma, che la natura universale dell’Assegno Unico rende tale fonte di finanziamento obsoleta. Una soluzione possibile sarebbe la fiscalizzazione di tale contribuzione a carico del bilancio generale delle AP, nell’ambito di provvedimenti, auspicabili, di riduzione del costo del lavoro che comunque dovrà ma in futuro essere realizzata. si potrebbe eventualmente prevedere l’introduzione di una forma di contribuzione sociale speciale a carico dei redditi di lavoro autonomo, che, come ricordato, traggono, relativamente, i vantaggi più ampi dalla riforma dell’Assegno Unico . La misura di questa contribuzione aggiuntiva dovrebbe naturalmente essere proporzionata al peso di quella attualmente in vigore per il lavoro dipendente. Il Gruppo ritiene tuttavia che la soluzione della fiscalizzazione rappresenti l’esito più razionale di questo aspetto del finanziamento. Il grande vantaggio della fiscalizzazione, rispetto alla soluzione contributiva, sta nel fatto che in questo modo l’intera collettività - compresi i pensionati, una categoria peraltro finora più protetta delle altre dalle conseguenze della crisi economica - viene chiamata a partecipare al costo dei figli, non solo i lavoratori.
Donne e giustizia :la Corte Ue condanna l'Italia
Alessandra Servidori www.ildiariodellavoro.it
La Corte Ue dei diritti forse ci salverà dalla misoginia della giustizia italiana.
Il 27 maggio scorso la Corte Suprema Ue dei diritti dell’uomo ha pronunciato una sentenza molto importante contro l’Italia, per la ferma presa di posizione della Corte nei confronti di un sistema, quello italiano, in cui è ancora fortemente radicata una cultura misogina e sessista. La sentenza è legata ad una violenza subita da una giovane nel 2008 in stato di ubriachezza , quando sette ragazzi la violentarono a Firenze e purtroppo la questione recentemente si è ripetuta in Sardegna. In primo grado, sei dei sette accusati toscani vennero condannati a quattro anni e sei mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata e successivamentein appello gli imputati vennero tutti assolti con formula piena “perché il fatto non sussiste”, con motivazioni della Corte d’Appello di Firenze che evidenziò “la serie di imprecisioni e contraddizioni” nella ricostruzione dell’evento considerando il racconto della ragazza come non credibile con valutazioni sulla vittima, sulle sue abitudini sessuali e relazionali, definita come “soggetto femminile fragile, ma al tempo stesso tempo creativo, disinibito, capace di gestire la propria (bi)sessualità”, protagonista, nel corso della serata, di “atteggiamenti particolarmente disinvolti … in un clima … goliardico (e) godereccio”. Dunque secondo il Collegio dei giudici la ragazza non avrebbe ostacolato in alcun modo l’iniziativa del gruppo, i quali non avevano dunque esercitato alcuna costrizione della volontà della vittima tramite l’uso e l’abuso di alcool. La questione venne conclusa come una vicenda “incresciosa, non encomiabile per nessuno” ma, “un fatto penalmente non censurabile”. Gruppi di associazioni femminili convinte che la pronuncia avesse rappresentato una grave violazione dei diritti fondamentali della vittima, hanno portata la sentenza all’attenzione della Corte europea dei diritti dell’uomo. E’ bene ricordare due profili: (a) il quadro normativo in tema di violenza di genere e, in particolare, di tutela delle donne che ne sono vittime e (b) gli obblighi, positivi e negativi, in materia scaturenti dalle previsioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In capo alle autorità nazionali ricordiamo vi sono specifici obblighi di tutela nei confronti delle donne vittime di violenza e particolare attenzione viene posta alla condotta degli organi inquirenti e giudicanti, ai quali è richiesto di attivare ogni strumento per proteggere e assistere la vittima nel corso del procedimento. La Corte di Strasburgo ha inanellato il suo giudizio in applicazione dell’articolo 8 CEDU (rispetto alla vita privata e familiare) da solo e in combinato disposto con gli articoli 2 (diritto alla vita) e 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti); Dichiarazione dei Principi Fondamentali di Giustizia per le Vittime di Reato e di Abuso di Potere del 1985; Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne del 1979 (CEDAW, la Direttiva 2012/29/UE, “che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”, la Convenzione di Istanbul del 2011, sottoscritta dai paesi del Consiglio d’Europa, il cui articolo 18 impegna gli Stati a garantire protezione e sicurezza delle donne, nell’ambito di una più generale “comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica” invitando le autorità affinché si “concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima”. La Corte ispirandosi a “vittimizzazione secondaria” – o “colpevolizzazione della vittima” (c.d. victim blaming) – quando, a seguito di un episodio di violenza, le autorità (sanitarie e/o giudiziarie), che dovrebbero tutelare e proteggere la vittima, la rendono soggetta a nuove e diverse violenze nella fattispecie anche quando le autorità mettano in dubbio la ricostruzione dei fatti proposta dalla vittima facendo leva su caratteristiche personali che ne minerebbero la credibilità – quali una scarsa educazione, una condizione socio-economica precaria e uno stile di vita ritenuto “non convenzionale”.Sappiamo bene che L’Italia, pur dotandosi, nel corso degli anni, di una normativa abbastanza completa per quanto riguarda il contrasto alla violenza di genere, non ha mai approntato alcuno strumento giuridico per combattere lo specifico fenomeno del c.d. victim blaming. La Corte ha censurato con durezza alcuni passaggi della sentenza della Corte d’Appello di Firenze, giudicando come “inappropriati” e “ingiustificati” i riferimenti alla vita relazionale e all’orientamento sessuale della ricorrente, alla sua condotta e persino ai suoi interessi, così come sono “deplorevoli” e “irrilevanti” i tentativi dei giudici di merito di stigmatizzare il momento di fragilità della ricorrente e le sue abitudini di vita, ritenute “non convenzionali”. Argomentazioni, queste, che la Corte ha considerato né utili per valutare la credibilità della ricorrente, né pertinenti, né, tantomeno, determinanti per giungere ad una sentenza ed inoltre ha determinato una violazione degli obblighi positivi in capo alle autorità nazionali scaturenti dall’articolo 8 CEDU, che impone di proteggere le vittime non solo con riguardo alla loro integrità fisica, ma anche alla loro immagine, dignità e vita privata. In un passaggio particolarmente significativo, la Corte ha evidenziato come la facoltà dei giudici di esprimersi liberamente nel formulare le proprie decisioni – quale espressione della discrezionalità e dell’indipendenza dei giudici – trova necessariamente un limite nell’obbligo, appunto, di tutelare le vittime e la loro immagine. La questione di genere è un tema aperto nel dibattito pubblico e politico italiano, dove vivono episodi di esplicito sessismo e misoginia, anche da parte di esponenti delle istituzioni. Un problema culturale, diffuso e radicato e che, come nel caso di specie, è esteso anche alle autorità giudiziarie, che dovrebbero rappresentare, almeno teoricamente, baluardo di equità ed uguaglianza.Sicuramente l’adeguamento agli standard europei ed internazionali e la definizione di protocolli più stringenti nello svolgimento di processi su casi di violenza di genere sono un passo importante nel garantire maggiori tutele e protezione alle vittime. Dunque una più equa composizione dei collegi (le donne giudici ci sono!)e una preparazione giuridica più gender-oriented sono necessari perché le vittime di violenza possano essere adeguatamente protette e tutelate.
SINTESI ESSENZIALE DECRETO SOSTEGNI
ALESSANDRA SERVIDORI TUTTEPERITALIA
SINTESI ESSENZIALE DECRETO SOSTEGNI
E' stata pubblicata, in data 21.5.2021, la legge n. 69/2021 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 41/2021 (cd. Decreto sostegni). La legge è in vigore dal 22 maggio 2021.
Le principali novità:
Contributo a fondo perduto per le startup
Viene previsto, per l'anno 2021, il riconoscimento di un contributo nella misura di mille euro ai soggetti titolari di reddito di impresa che hanno attivato la partita iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (art. 1 ter).
Trattamenti di CIGO, ASO e CIGD
Con il nuovo comma 2-bis, viene stabilito che i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, ASO e CIGD) concessi dallo stesso Decreto Sostegni (ulteriori 13 settimane per la CIGO e ulteriori 28 settimane per Assegno ordinario e CIGD a decorrere dal 1° aprile 2021 da utilizzare rispettivamente, entro il 30 giugno 2021 ed entro il 31 dicembre 2021) possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale messi a disposizione dalla "Legge di Bilancio 2021".
Inoltre, con il comma 3-bis, viene stabilito che i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati al Covid-19 e i termini di trasmissione dei Modd. SR41 per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1.1.2021 al 31.3.2021, possano essere sanati, adempiendo all'obbligo di trasmissione, entro il prossimo 30 giugno.
Fringe Benefit
Tra le novità apportate in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente, si segnala l'inserimento del nuovo art. 6-quinquies con il quale viene disposta la proroga - anche per il periodo di imposta 2021 - dell'innalzamento da euro 258,23 ad euro 516,46 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile.
A titolo di esempio, sono soggetti al limite di esenzione di euro 516,46:
*i buoni acquisto e i buoni carburante; i generi in natura prodotti dall'azienda; l'auto ad uso promiscuo, l'alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato e i prestiti aziendali; l'uso di specifici beni di proprietà dell'azienda (smartphone, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali);polizze assicurative extra professionali Ricordare che qualora il valore del fringe benefit superi il limite di esenzione, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile.
Settore marittimo
Per il settore marittimo, al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali, è previsto che ai lavoratori in esubero delle imprese che operano nei porti nei quali:
*almeno l'80% della movimentazione di merci containerizzate avvenga o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment (termine utilizzato per indicare la movimentazione via mare di merci o contenitori, in un luogo intermedio, per poi essere trasferite verso un'altra destinazione); si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri; sussistano, alla data del 22.5.2021, stati di crisi aziendale o cessazione delle attività terminalistiche e delle imprese portuali; per le giornate di mancato avvio al lavoro, spetta l'indennità prevista dall'art. 3, c. 2, della legge n. 92/2012.
In particolare, può essere riconosciuta una indennità di importo pari ad un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per nucleo familiare. Tale importo spetta per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonchè per le giornate di mancato avviamento che coincidano, in base al programma, con le giornate festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile (art. 9-bis)
Fondo per genitori separati o divorziati
E' stata prevista per l'anno 2021, l'erogazione di un contributo che consenta ai genitori separati o divorziati, che in conseguenza del Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento.
Attraverso le risorse del Fondo (istituito presso il MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze) si potrà provvedere alla erogazione, in parte o per intero, dell'assegno di mantenimento fino a un importo di ottocento euro mensili (art. 12-bis).
Madri disoccupate con figli disabili
Con la "Legge di Bilancio 2021" è stato previsto, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, il riconoscimento di un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali, con figli disabili a carico.
L'art. 13-bis, in sede di conversione, ha esteso la platea dei potenziali beneficiari prevedendo che il contributo spetti non solo alle "madri disoccupate o monoreddito" ma ad "uno dei genitori disoccupati o monoreddito".
Associazioni sportive
Per l'anno 2021, viene incrementato di cinquanta milioni di euro, il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Lavoratori somministrati del comparto sanità
Viene prevista una indennità connessa all'emergenza da Covid-19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021. La definizione dell'importo della suddetta indennità viene demandata ad un decreto interministeriale da adottare sulla base dei dati certificati inviati dalle Regioni (art.18-bis).
Misure a tutela dei lavoratori fragili
Viene confermata la proroga, fino al 30.6.2021, delle tutele introdotte a favore dei lavoratori fragili in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonchè in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, c. 3, legge n. 104/1992).
Per tale tipologia di lavoratori è riconosciuta la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile fino al 30.6.2021, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
In caso di impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile, agli stessi è riconosciuto il diritto di assentarsi dal lavoro con il riconoscimento del ricovero ospedaliero per il periodo di assenza ed il relativo trattamento economico.
Inoltre, viene specificatamente previsto che, i giorni di assenza equiparati a ricovero ospedaliero non possano essere considerati utili ai fini del periodo di comporto.
La tragedia di Stresa e il turismo dell'orrore
https://www.startmag.it/blog/la-tragedia-di-stresa-e-il-turismo-dellorrore/
lI post di Alessandra Servidori
La tragedia della funivia di Stresa ci ha riportato di colpo in una situazione terrificante che il Covid aveva frenato: il fenomeno del turismo dell’orrore che consiste nella ricerca di quei luoghi in cui si sono consumati tragedie collettive e delitti efferati o di quei contesti in cui gli eventi si sono manifestati in tutta la loro drammaticità.
Una massa di persone curiose e ciniche si è portata sul luogo impervio dove hanno perso la vita 14 e un piccolo di 5 anni lotta per continuare a vivere.
Il turismo nero è una manifestazione macabra. Le forme più “oscure” del turismo coinvolgono luoghi di morte e sofferenza, visitati per motivi perlopiù educativi e in cui l’evento tragico è avvenuto non molto tempo prima. L’intenzione del visitatore è quella di ricercare un’esperienza di “autenticità”, distante dagli standard dell’offerta tipica dell’industria culturale turistica. L’altro estremo coinvolge luoghi associati alla morte e alla sofferenza, visitati per divertimento in un contesto spesso molto turistico e più artificiale, in cui gli eventi proposti riguardano un passato ormai lontano.
Due esempi estremi sottesi a questa classificazione sono, da un lato, quello del campo di sterminio nazista e, dall’altro, delle attrazioni come il “London Dungeon”, una sorta di luna park in cui vengono inscenati gli eventi più macabri della storia di Londra avvalendosi di attori, effetti speciali e scenografie. La dottrina sociologica insegna come l’avvicinamento alla morte, alla sofferenza, alla violenza dia la possibilità di vivere emozioni represse o di avvicinarsi a temi lontani dalla sfera concreta dell’esistenza.
Si parla di emozioni represse e temi lontani dalla sfera concreta dell’esistenza in quanto, per la persona, il diniego della morte diventa un perno fondamentale, rendendogli possibile la vita in un mondo maestoso e incomprensibile che, se accolto nella sua totalità, finirebbe per paralizzarlo. Ne consegue che l’uomo vive in una condizione di “menzogna vitale”, in cui egli si trova a dover negare la propria sorte e a esorcizzare la realtà; l’immagine pressoché stabile di noi stessi, quindi, non sarebbe altro che uno dei baluardi di questo processo di repressione e menzogna. Non solo l’individuo, ma anche molte popolazioni, specialmente quelle occidentali, tendono a negare la morte, o meglio, tendono a rendere il concetto di mortalità sempre più assente dalla loro esistenza.
Si presenta questa forma perversa di turismo come modalità di avvicinare l’uomo alla consapevolezza della morte che nel mondo occidentale spesso è considerato un tabù, un destino inevitabile da cui irrazionalmente si tenta sempre la fuga.
Questo risulta essere importante perché viviamo, infatti, in una società dove i valori morali, il senso d’identità e le tradizioni vengono sempre messi in discussione e dove la morte rimane l’unica certezza che abbiamo. Ma il precipitarsi di ieri sul luogo dell’incidente ha avuto risvolti veramente terrificanti perché la moltitudine era mossa da curiosità e non c’era nessuno che si voleva accertare del coinvolgimento di parenti o amici.
Una emozione ricercata come tante volte accade di persone chiaramente frustrate che partono da casa per lunghi viaggi per vedere i luoghi della tragedia che custodisce terribili drammi di uomini, donne e bambini. Un comportamento malato spesso incentivato dai mass media i limiti della spettacolarizzazione, anche dal punto di vista etico e valoriale.
La rappresentazione dei casi di cronaca nera nei telegiornali e nei programmi televisivi, che coinvolgono il giudizio dell’opinione pubblica nell’indagare sulle circostanze e nel trovare i colpevoli, viene tradotta in particolare in una reazione mediatica. Ed è proprio questa reazione mediatica che viene studiata dal punto di vista criminologico, e più nello specifico da quello psico-sociale, proprio poiché viene analizzata come una reazione della società di fronte ai delitti che vengono commessi.
Quando di una notizia cominciano ad esserci dei dubbi, dei misteri, delle questioni poco chiare, tipiche dei casi di cronaca nera, l’opinione pubblica, in effetti, reagisce aprendosi al mistero di un omicidio, interrogandosi su chi è stato, su chi è l’assassino; domandandosi il perché è successo, le motivazioni scatenanti l’atto delittuoso.