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REGALO DI NATALE AI MASSACRATORI DI DONNE, ASSASSINI DELLA STRADA DI BAMBINI, ANIMALI

Era arrivata di notte la notizia e noi ci siamo attrezzate per capire ed essere informate e farci un’opinione. Si tratta di un Decreto del  Consiglio dei Ministri varato, appunto, in notturna il 1 Dicembre, testo del Decreto legislativo di attuazione della Legge delega  28 aprile 2014  che prevede, di fatto, la cancellazione, ma  qualcuno lo chiama erroneamente depenalizzazione, di alcuni reati definiti lievi. Tra questi, solo per citarne alcuni, la truffa, l’istigazione a delinquere, l’evasione, l’omicidio colposo, il furto, la malversazione ai danni dello Stato, lo stalking, il massacro di animali, gli assassini della strada ecc.

Lo stesso Consiglio dei Ministri non ha invece trovato il tempo di discutere della riforma del processo civile e della prescrizione. Di fronte a simili provvedimenti che dimostrano, ancora una volta, quanto lontana sia la politica dall’ esigenza di certezza della pena e dal bisogno di sicurezza dei cittadini e delle cittadine proviamo un forte senso di disagio nel continuare a portare nelle scuole messaggi di educazione alla legalità e fiducia nelle Istituzioni. Fra questi reati rientrano le percosse, le lesioni personali semplici.

Trattasi  di “pene detentive non carcerarie“ e “riforma del sistema sanzionatorio” da parte del governo  in carica che  lascia a dir poco attoniti, è profondamente offensiva, per l’intera società, non solo per le donne. I reati di lieve entità (cioè passibili di pene inferiori ai cinque anni) non verranno più puniti. Si tratta di un ennesimo passo indietro in una società che ancora fatica non solo a valorizzare la donna, ma a riconoscere il giusto rispetto della dignità umana e della persona.

È tutto molto sconfortante, e le cronache di ogni giorno ce lo confermano pienamente. Questo è il testo integrale che non lascia dubbi interpretativi nonostante le smentite bugiarde del Ministero della Giustizia  : 

 Ecco l'elenco dei reati con relativo articolo del codice penale:
-Abbandono di persone minori o incapaci – art.591 c.p. co.1  
-Abusivo esercizio di una professione – art.348
-Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina – art.571 c.p.
-Abuso d’ufficio – art.323 c.p.
-Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – art.615 ter
- Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali .Sabotaggio – art.508 c.p.
- Adulterazione o contraffazione di cose in danno della pubblica salute – art.441 c.p.
- Appropriazione indebita – art.646 c.p.
- Arresto illegale – art.606 c.p.
- Assistenza agli associati (anche mafiosi) – art.418 co.1 c.p.
- Attentato a impianti di pubblica utilità – art.420 c.p.
- Attentati alla sicurezza dei trasporti – art.432 c.p.
- Atti osceni – art.527 c.p.
- Atti persecutori (stalking) – art.612 bis co.1
- Commercio o somministrazione di medicinali guasti – art.443 c.p.
- Commercio di sostanze alimentari nocive – art.444 c.p.
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari – art.517 quater
- Corruzione di minorenne – art.609 quinquies co.1 c.p.
- Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi – art.434 co.1 c.p.
- Corruzione – art-318 c.p.
- Danneggiamento – art.635 c.p.
- Danneggiamento a seguito d’incendio – art.423 c.p.
- Danneggiamento seguito da inondazione,frana valanga – art.427 co.1 c.p.
- Danneggiamento di informazioni e programmi informatici – art.635 bis c.p.
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici – art.635 quater c.p.
- Detenzione di materiale pornografico – art.600 quater c.p.
- Deviazione di acque e modifiche dello stato dei luoghi – art.632 c.p.
- Diffamazione – art. 595 c.p.
- Divieto di combattimento tra animali – art.544 quinquies
- Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza – artt.392-393 c.p.
- Evasione – art 385 c.p.
- Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti – art.435 c.p.
- False informazioni al P.M. – art.371 bis
- Falsità materiale del P.U. – art.477 c.p.
- Favoreggiamento personale – art-378 c.p.
- Favoreggiamento reale art.379 c.p.
- Frode informatica – art.640ter co.1-2 c.p.
- Frode in emigrazione art.645 c.p.co.1
- Frode nelle pubbliche forniture – art.356
- Frode processuale – art.374 c.p.
- Frodi contro le industrie nazionali – art.514 c.p.
- Frode nell’esercizio del commercio – art.515 c.p.
- Furto – art.624 c.p.
- Gioco d'azzardo - art.718-719 c.p.
- Impiego dei minori nell’accattonaggio – art.600 octies c.p.
- Incesto – art.564 1 co. C.p.
- Inadempimento di contratti di pubbliche forniture art.355 c.p.
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – art 316 ter
- Ingiuria – art.594 c.p.

- Ingresso abusivo nel fondo altrui – art.637 c.p.

- Insolvenza fraudolenta – art.641 c.p.
- Interferenze illecite nella vita privata – art. 615 bis
- Interruzione di pubblico servizio – art.331 c.p.
- Intralcio alla giustizia – art.377 c.p.
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi – art.474 c.p.
Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui – art.636 c.p.
- Invasione di terreni o edifici – art.633 c.p.
- Istigazione a delinquere – art.414 c.p.
- Istigazione a disobbedire alle leggi – art.415 c.p.
- Lesione personale – art.582 c.p.
- Lesioni personali colpose art.590 c.p.
- Maltrattamento di animali – art.544 ter
- Malversazione a danno dei privati – art.315 c.p.
- Malversazione a danno dello Stato – art.316 bis
- Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice – art.388 c.p.
- Manovre speculative su merci – art.501 bis c.p.
- Millantato credito – art.346 c.p.
- Minaccia – art. 612 c.p.
- Occultamento di cadavere – art.412 c.p.
- Oltraggio a P.U. – art.341 bis
- Oltraggio a un magistrato in udienza art.343 c.p.
- Omessa denuncia di reato da parte del P.U. - art.361
- Omicidio colposo – art.589 c.p. co.1
- Omissione di referto – art.365 c.p.
- Omissione di soccorso – art. 593 c.p.
- Patrocinio o consulenza infedele – art.380 c.p.
- Peculato mediante profitto dell’errore altrui – art.316 c.p.
- Percosse – art. 581 c.p.
- Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi – art.497 bis co.1.
- Procurata evasione – art.386 co.1
- Procurata inosservanza di pena – art.390 c.p.
- Resistenza a P.U. – art. 337 c.p.
- Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato , nelle borse di commercio– art.501c p.
- Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro – art.437 c.p.
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio – art.326 c.p.
- Rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale – art.379 bis
- Rifiuto di atti d’ufficio.Omissione – art.328 c.p.
- Rissa – art.588 c.p.
- Simulazione di reato – art.367 c.p.
- Sostituzione di persona – art.494 c.p.
- Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro – art.334 c.p.
- Sottrazione di persone incapaci – art.574 c.p.
- Sottrazione e trattenimento di minori all’estero – art.574 bis
- Stato d’incapacità procurato mediante violenza – art. 613 c.p.
- Traffico d’influenze illecite – art.346 bis
- Truffa – art.640 c.p.
- Turbata libertà degli incanti – art.353
- Turbativa violenta del possesso di cose immobili – art.634 c.p.
- Usurpazione di funzioni pubbliche – art.347
- Uccisione di animali – art.544 bis
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui – art.638 c.p.
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine – art.516 c.p.
- Vilipendio delle tombe – art.408
- Vilipendio di cadavere – art.410 co.1
- Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza – art 616 c.p.
- Violazione di domicilio art.614 c.p.
- Violazione di domicilio commessa dal P.U. – art. 615 c.p.
- Violazione di sepolcro – art.407 c.p.
- Violazione di sigilli art.349
- Violazione degli obblighi di assistenza familiare – art.570 c.p.
- Violenza o minaccia a P.U. art.336 c.p.
- Violenza privata – art.610 c.p.
- Violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato – art.611 c.p. 

*Perché il Ministero di giustizia dice che i crimini contro gli animali non saranno depenalizzati? Lo schema approvato smentisce il ministero poiché è chiara la  depenalizzazione giudiziaria per le condotte sanzionate con pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore ai cinque anni. Uno schema che  include i reati contro gli animali, tutti con pene inferiori ai cinque anni di carcere: il maltrattamento (art. 544 ter c.p.) è punito con una reclusione di tre mesi a un anno e sanzioni pecuniarie da 3 mila a 14 mila euro, mentre l’uccisione (art. 544 bis) con la reclusione da 3 a 18 mesi.   Infatti  in caso di vittime animali, il meccanismo  crea le condizioni per un sistematico sbilanciamento del giudizio in favore dell’indagato, dato che lo schema di decreto prevede che il Pm senta indagato e parte lesa prima di proporre l’archiviazione . E’ del tutto evidente, infatti, che gli animali non possono  in alcun modo contestare la ritenuta tenuità del fatto».  Sotto il profilo tecnico-normativo, viene lesa la legittimazione delle associazioni animaliste ad esercitare i diritti della parte lesa in tutte le fasi del processo, sulla base dell’articolo 7 della legge 189/2004, ulteriormente rafforzata dalla sentenza n. 34095 del 12 maggio 2006 (Cass. Pen. Sez. III).    

 *Un altro dei punti più aberranti  è la depenalizzazione legata ai reati riguardanti la sicurezza stradale  della legge 67/2014, che, nel dare delega al governo in materia di pene detentive e di riforma del sistema sanzionatorio, non include la ‘circolazione stradale’ nell’elenco delle materie da non depenalizzare. Nel trasformare in illeciti amministrativi alcuni reati previsti dal codice penale o addirittura a depenalizzarli -reati che a nostro parere sono espressione di atti di prepotenza ingiustificabili- la suddetta legge, attenuando la gravità dei comportamenti lesivi dei diritti degli altri e riconfermando la discrezionalità dei magistrati nella valutazione della gravità del reato, offre agli stessi magistrati segnali di buonismo a danno della giustizia da garantire alle vittime ed ai familiari. VI è una forte incoerenza tra i contenuti di questa legge delega e le richieste di espiazione certa di una pena carceraria per chi distrugge sulla strada, con grave trasgressione delle norme, i diritti inalienabili della vita e della salute. Censura la depenalizzazione dell’omissione di soccorso, che caratterizza la pirateria stradale e che non può assolutamente non costituire reato. Depenalizzare l’omissione di soccorso significa favorire la strage stradale.

*E PER ULTIMO IL REATO DI STALKING : abbiamo con fatica e con una resistenza culturale reiterata e ignorante  con il  secondo capo della legge n. 38/2009 (da art. 7 ad art. 12)  confermato  i provvedimenti contenuti nel disegno di legge a firma dei Ministri per le Pari Opportunità Carfagna e della Giustizia Alfano (AS 1348)  fornendo  una risposta concreta nella lotta contro la violenza perpetrata soprattutto a danno delle donne viene introdotto - con l’inserimento nel codice penale dell’art. 612-bis (dopo il 612 che definisce la minaccia) tra i delitti contro la libertà morale -, questo reato penale nuovo per il nostro sistema giuridico che all’estero invece trova già applicazione in diverse nazioni: Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda e in Europa, Regno Unito, Germania, Austria, Belgio, Danimarca e Irlanda. Una misura penale importante a tutela di tutte quelle persone, e la cronaca ci dice che sono tante, che spesso si trovano a fare i conti con ossessive invadenze nella propria vita privata, casi che si trasformano spesso in veri e propri atti di violenza e poi omicidi. E adesso lo cancelliamo? Ma come? Sotto l’ombrello di una  parola “depenalizzare”  riduciamo  un illecito penale (un reato che spesso prevede anche la galera) a mero illecito amministrativo, come se fosse un divieto di sosta. Un passaggio non da poco, ma proprio l’ampiezza dello scarto sanzionatorio avrebbe dovuto suggerire prudenza. Approfondiamo. Con la legge 28 aprile 2014, n. 67 il legislatore ha, tra le altre cose, delegato al Governo un’ampia revisione dei reati contemplati dal codice penale e non.  E’ un cammino iniziato anni fa per giungere ad un sistema caratterizzato da un “diritto penale minimo”, ma sicuramente non siamo con questo decreto  sulla buona strada.  Ma come? Pensiamo veramente che si possa interpretare diversamente  la lettera m) dell’art. 1 che,  integralmente prevede  “escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale”? La non punibilità (che non equivale ad una generalizzata cancellazione del reato) può conseguire, nel singolo caso concreto, a condizione che: il reato astrattamente sia punibile con la pena pecuniaria o con una detentiva non superiore, nel massimo, ai cinque anni e lo stalking,  ci sta quanto a pena; ma anche che: l’offesa sia particolarmente tenue; il comportamento non sia abituale. Purtroppo sappiamo bene che l’’”irrilevanza del fatto” è già conosciuta nel processo minorile e in quello davanti al giudice di pace. Si tratta di un istituto non perfetto, è l’esperienza giudiziaria  che ci dice che  NON può funzionare.

 E allora perché abusare dell’intelligenza delle cittadine e dei cittadini? Perché sbandierare la legge di recepimento della Convenzione di Istambul contro la violenza alle donne e il Piano anti violenza  della Presidenza del Consiglio e poi approvare di notte un decreto che annulla i nostri sforzi di rendere questo Paese un Paese civile? 

ALESSANDRA SERVIDORI - 27 Dicembre 2014

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